da obiettivoscuola – L’art. 58 comma 2 lettera b del Decreto sostegni BIS prevede che:
Con riferimento alle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2021\2022 non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 commi da 17 a 17-septies del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 (convertito nella Legge 159/2019).
Questo significa che per l’anno scolastico 2021\2022 non si applicano le disposizioni relative alla c.d. chiamata veloce.
COS’È LA CHIAMATA VELOCE
Si tratta della possibilità, introdotta a decorrere dallo scorso anno, per i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo (GaE, GM2016, GM2018) di presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie.
In particolare sulla base di tale istituto, i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo in una certa Regione, possono presentare domanda di partecipazione per un’altra Regione, scegliendo una o più province di una sola Regione.
I soggetti inseriti nelle GAE, possono, in alternativa alla presentazione della domanda in altra Regione, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa Regione rispetto alla provincia in cui risultano collocati.
I soggetti inseriti nella I fascia delle GAE, che sono già presenti in due province, possono scegliere comunque una sola Regione.
PERCHÉ NON SI APPLICA QUEST’ANNO
C’è da dire innanzitutto che la chiamata veloce, nata come strumento utile per consentire la copertura di posti vacanti e disponibili in province in cui le graduatorie esistenti sono esaurite, non ha funzionato come si sperava, complice l’entrata in vigore proprio a decorrere dall’anno scolastico 2020\2021 del nuovo vincolo quinquennale.
Infatti, la gran parte dei docenti presenti nelle graduatorie che avevano la possibilità di presentare domanda ai fini dell’immissione in ruolo in altre province\regioni sono del meridione a fronte di posti vacanti e disponibili prevalentemente nelle regioni del nord Italia. Se si considera questo, unitamente al “vincolo quinquennale” (tra l’altro esteso anche alle operazioni di assegnazione provvisoria\utilizzazione e agli incarichi a tempo determinato ex art. 36 CCNL), si possono comprendere le ragioni di tale insuccesso.
Ebbene, per l’anno scolastico 2021\2022, il decreto sostegni BIS prevede che non si darà luogo alla chiamata veloce. Oltre allo scarso successo dello scorso anno, le ragioni vanno probabilmente ricercate nella già complessa procedura prevista quest’anno per le immissioni in ruolo. Vi saranno infatti assunzioni da graduatorie concorsuali esistenti (GM 2016 e GM 2018 dei due concorsi straordinari), dalle GAE (laddove esistenti), dalle nuove graduatorie del concorso straordinario 2020 nonché dal nuovo concorso per le classi di concorso STEM la cui conclusione è prevista entro l’estate. Infine, in via eccezionale si procederà, per i posti che dovessero ulteriormente restare vacanti e disponibili, alle assunzioni dalla prima fascia GPS limitatamente ai docenti in possesso delle 3 annualità di servizio.
Dunque una procedura già abbastanza complessa non facilmente coniugabile con la chiamata veloce. Quest’ultima, infatti richiedeva che, concluse le operazioni annuali di immissione in ruolo, gli uffici scolastici comunicassero mediante avviso sul proprio sito, i posti rimasti vacanti e disponibili; che successivamente gli aspiranti interessati presentassero istanza di partecipazione e che, in presenza di più domande per il medesimo posto, gli USR predisponnessero gli elenchi graduati dei candidati sulla base dei rispettivi punteggi.