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Concorso ordinario infanzia primaria e secondaria, ecco la modalità semplificata. Cosa prevede il Decreto Sostegni Bis

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Nella bozza del Decreto Sostegni Bis si parla anche dei concorsi scuola. Tante le novità previste da parte del Ministero dell’Istruzione in vista del prossimo anno scolastico.77 articoli in tutto nella bozza del decreto Sostegni Bis. Il provvedimento da 40 miliardi di euro complessivi, stanzia 15,4 miliardi per i ristori, tra l’acconto e il conguaglio di fine anno.

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

L’articolo 59 cambia le regole dei concorsi sia quelli attualmente in essere sia quelli che saranno emanati nei prossimi anni.

In particolare il comma 10 specifica che al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti
messi a concorso.

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/concorsi-scuola-cambia-tutto-sia-per-quelli-gia-banditi-che-per-quelli-dei-prossimi-anni-cosa-prevede-il-decreto-sostegni-bis-bozza/?fbclid=IwAR008oc4ORcsgKebpMx2N9Ksm_UtgdKL5WXe6e3gQqDGrn12aqul-OaZ1ZU

 

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