Cambiano i concorsi: novità anche per quelli già banditi.
Novità importanti in vista per quanto riguarda i concorsi scuola, non solo per quelli futuri, ma anche per quelli già banditi (tra i quali il concorso ordinario, bandito più di un anno fa).
Nell’articolo 59 della bozza del Decreto Sostegni Bis si cambiano le regole delle prove che saranno espletate in modalità semplificata.
In particolare il comma 10 specifica che “al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:
a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.
Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli;
La formazione della graduatoria avverrà sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso”.
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