Secondo l’art. 19 del CCNL, le ferie sono proporzionali al servizio prestato. Poiché le ferie per un docente di ruolo di regola sono pari a 32 giorni l’anno, la formula per calcolare le ferie dei docenti a tempo determinato è la seguente:
360 : 32 = N° dei giorni di servizio : XX (Ferie) = 32 * n° giorni di servizio / 360 [Circa 2,666 giorni per ogni 30 giorni di servizio]”.
Il numero di giorni di servizio devono essere commisurati al numero di giorni inclusi nel contratto mentre non rileva il numero di ore di servizio settimanale\mensili (nel computo dei giorni di servizio sono però esclusi i giorni non retribuiti quali i permessi per motivi personali, l’aspettativa per famiglia, etc.). Quindi anche quando la supplenza riguardi uno spezzone orario, si deve prendere in considerazione la durata del contratto. Diverso è invece il caso del docente in regime di part-time verticale. www.obiettivoscuola.it
FERIE DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITà DIDATTICHE
Il personale docente fruisce le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
I giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative). Le ferie vanno quindi obbligatoriamente fruite in tali periodi.
FERIE DURANTE LA PARTE RIMANENTE DELL’ANNO
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, a condizione che tali ferie siano state maturate e subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE
In caso di mancata fruizione, totale o parziale, la possibilità di liquidazione delle ferie non godute da parte del personale supplente, è stata fortemente limitata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che, all’art. 5, comma 8, che prevede:
“la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Pertanto, le ferie possono essere monetizzate solamente nella misura pari alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (i giorni di sospensione delle attività didattiche, a prescindere dal fatto che siano state effettivamente fruite o meno) nonché sottraendo anche i giorni che sono stati effettivamente fruiti durante lo svolgimento delle attività didattiche.
Ne deriva che nel calcolo dei giorni da liquidare ai supplenti brevi o a quelli con contratto al 30 giugno vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche. Per i docenti con incarico al 31 agosto la fruizione avviene normalmente alla stregua dei docenti di ruolo nell’arco del periodo estivo di sospensione della didattica, quindi non si procede a monetizzazione.