Il Dipartimento della funzione pubblica si è espresso con il parere 1187 dell 11 gennaio 2021 in merito all’autorizzazione per lo svolgimento di incarico di un docente in aspettativa per “anno sabbatico”.
L’aspettativa per anno sabbatico, definita anche “Anno di riflessione importante per la formazione” è disciplinata dall’art. 26 comma 14 della Legge 448/1998 (Legge finanziaria 1999), il quale recita:
I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.
Durante il periodo di aspettativa per “anno sabbatico” non è possibile svolgere altre attività lavorative, se non quelle normalmente consentite al personale in servizio.
Infatti, l’ARAN (Agenzia di Rappresentanza per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha affermato che:
nessuna norma contrattuale consente o potrebbe consentire al dipendente di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro o lo svolgimento comunque di altra attività di lavoro autonomo, durante la fruizione di periodi di aspettativa senza diritto alla retribuzione”.
L’aspettativa infatti non fa venir meno le situazioni soggettive esistenti, ivi compreso il regime di incompatibilità, per cui il dipendente non potrà svolgere altre attività lavorative se non quelle che sono normalmente consentite (o autorizzabili).
IL PARERE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Con il parere in questione, il Dipartimento della funzione pubblica ha risposto al quesito posto da un Dirigente Scolastico in merito alla possibilità di autorizzare un docente, durante l’anno sabbatico, a svolgere un incarico d’opera professionale presso altra scuola. Al riguardo si ritiene che:
non vi siano motivi per escludere l’applicazione della disciplina in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi, contenuta nell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 20011, ai casi di aspettativa riconducibili alla previsione di cui all’articolo 26, comma 14, della legge n. 448 del 1998.
Ciò significa che anche durante l’anno sabbatico (così come quando il docente è in servizio) il Dirigente Scolastico può autorizzare lo svolgimento di attività che risultino compatibili con la funzione docente. Il fatto che il dipendente si trovi in aspettativa per anno sabbatico, non modifica questa circostanza. Resta ferma in ogni caso l’impossibilità di stipulare rapporti di lavoro incompatibili, che non potrebbero in ogni caso essere autorizzati dal Dirigente Scolastico (a titolo esemplificativo, attività d’impresa, assunzione di cariche sociali in società di capitali, qualità di socio nelle società di persone, ecc.).
La valutazione della compatibilità dell’incarico di cui trattasi con il rapporto di lavoro in essere resta in capo al Dirigente scolastico, anche in ordine alla valutazione dei profili relativi alla verifica circa l’eventuale ricorrenza di potenziali situazioni di conflitto d’interesse.