da obiettivoscuola – NASPI: COS’È?
La disoccupazione NASpI è una prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro (licenziamento, scadenza del contratto, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale).
Pertanto, nel caso in cui un lavoratore subordinato perda senza la propria volontà l’occupazione, ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione NASpI.
QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA
La domanda di disoccupazione può essere presentata sin dal giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro e non oltre 68 giorni, a pena di decadenza dal diritto a ricevere la prestazione (in considerazione dell’emergenza sanitaria quest’anno il termine é prorogato a 128 giorni).
Tuttavia, a seconda del momento in cui viene presentata la domanda, la prestazione decorrerà da una data differente:
- Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dalla data stessa di cessazione del lavoro.
- Se la domanda viene presentata trascorsi 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
Di conseguenza se si vuole che l’indennità decorra sin dall’ottavo giorno, la domanda deve essere presentata entro 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, fermo restando che la durata e l’importo della NASpI non subirà modifiche, in questo modo la decorrenza della prestazione sarà pressoché immediata.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda deve essere presentata obbligatoriamente in modalità telematica tramite i seguenti tre canali:
- tramite servizi online per il cittadino INPS con l’accesso tramite PIN personale di tipo dispositivo.
- con l’ausilio di un qualsiasi patronato (in tal caso sull’importo della NASpI sarà effettuata una trattenuta percentuale pari al 3%).
- tramite contact center INPS numero verde 803164 gratuito da fisso e 06164164 da mobile a tariffazione al minuto.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ (DID)
Dal 1° dicembre 2017 la dichiarazione di immediata disponibilità – DID per il riconoscimento dello status di disoccupato, potrà essere rilasciata solo online sul sito ANPAL.
Tuttavia, come dispone l’art. 21 comma 1 del Dlg. n. 150/2015, la domanda NASpI, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa direttamente dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
Quindi chi presenta domanda di disoccupazione non deve effettuare la dichiarazione di immediata disponibilità.
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI SERVIZIO
Per quanto riguarda la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (PSP), previsto dall’art. 20 del Dlg. n. 150/2015, di norma occorre recarsi presso il centro per l’impiego entro 15 giorni dall’invio della domanda di disoccupazione (o dalla dichiarazione di immediata disponibilità). Tuttavia ciascuna regione dispone regole e termini differenti specie con riferimento ai docenti e ai collaboratori scolastici precari.
Ad esempio, la Regione Lombardia prevede che nel caso del personale insegnante interessato questo verrà contattato dai Centri per l’impiego competenti a partire dal mese di settembre (in caso di mancata assunzione all’avvio del nuovo anno scolastico). Disposizioni analoghe sono previste nel caso della Regione Emilia-Romagna.
Per la Regione Sicilia, invece, è necessario recarsi entro 15 giorni presso il centro per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio.
In Veneto è prevista la possibilità di sottoscrivere il patto di servizio personalizzato online.
Di conseguenza, dopo aver presentato la domanda, è opportuno prendere contatto con il centro per l’impiego di competenza per ottenere informazioni puntuali sulla procedura da seguire.
QUANTO SPETTA
L’indennità spetta è rapportata alla retribuzione percepita dal lavoratore negli ultimi quattro anni precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro (75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni).
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
I lavoratori possono richiedere anche l’assegno per il nucleo familiare, sempre che il reddito non superi determinati limiti in rapporto ai componenti del nucleo familiare. Gli importi dell’assegno e i limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge, sono riepilogate in tabelle disponibili sul sito www.inps.it
Per richiedere la Naspi è necessario avere almeno 13 settimane di contributi da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni e almeno 30 giornate di lavoro nell’ultimo anno.
SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE
L’indennità di disoccupazione può essere sospesa nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi e purché il reddito non sia superiore a 8.000 euro.
Dunque, qualora il percecettore della NASpI intraprenda un nuovo lavoro di tipo subordinato, la NASpI è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro a condizione che il reddito non superi l’importo di 8.000 euro ed a condizione che il contratto non sia superiore a sei mesi.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa (circ. 94 del 12/5/2015).
Nel caso di contratto di lavoro che ecceda i sei mesi, si produce la decadenza della prestazione.
DECADENZA DALLA PRESTAZIONE
Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:
- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
- inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
- nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.
ESAMI DI RIPARAZIONE, CORSI DI RECUPERO O ESAMI DI STATO
Nel caso in cui il docente durante il periodo di percezione della NASpI sia impegnato in attività esami di stato, corsi di recupero, esami di riparazione, supplenze o altre attività lavorative di durata inferiore ai sei mesi, l’indennità di disoccupazione sarà sospesa. Sebbene in tali casi non vi sia l’obbligo di comunicazione, è sempre opportuno darne comunicazione all’INPS tramite il modello SR 161 (NASpI-Com).
L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ
La misura della prestazione è pari (circ. 94 del 12/5/2015):
- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
- al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l’anno 2015 pari ad € 1.300,00). All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA
La rioccupazione con contratto di lavoro subordinato dal quale derivi un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione determina la decadenza dalla prestazione, qualora la durata del nuovo rapporto sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato.
MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
Molto spesso l’erogazione della NASpI risulta “sospesa” a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali poiché il versamento dei contributi avviene spesso in ritardo. In questi casi è necessario allegare alla domanda NASpI le buste paga (scaricabili dal portale Noipa) per sbloccare la procedura. I cedolini possono essere trasmessi all’INPS tramite patronato, tramite il modello NASPI com (messo a disposizione dal sito dell’Inps ) oppure consegnati presso un ufficio INPS.
MODULO SR163 FIRMATO DALLA BANCA O DALLA POSTA NON PIÙ NECESSARIO
In precedenza per la riscossione delle prestazioni di natura non pensionistica, tra cui la NASpI, era necessario che il modello “SR163”, con il quale il titolare della prestazione comunica i propri dati identificativi e la scelta in ordine alle modalità di riscossione della prestazione, fosse validato a cura del proprio sportello bancario o postale e allegato alla domanda di prestazione o trasmesso successivamente all’Istituto.
A partire dal 10 aprile 2020 non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “SR163”, né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione. L’accertamento della coerenza dei dati identificativi avviene attraverso nuove procedure telematiche.
Circolare n. 20 del 1 febbraio 2016 (importo della trattenuta)