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Terza Fascia ATA: indicazioni operative e chiarimenti per le questioni più complesse [Nota Ambito di Bari]

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Laurea in economiaCon la nota n. 10824 del 10 maggio 2021, l’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, fermo restando la competenza delle Istituzioni Scolastiche nell’esercizio delle loro funzioni operative, al fine di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle citate graduatorie di 3^ fascia, ha fornito utili elementi di istruzione, indicazioni operative e chiarimenti per le questioni che dovessero presentarsi nella complessa e delicata fase di valutazione delle domande stesse con specifico riguardo ai sottoelencati punti.

Per la valutazione dei titoli di cultura e dei titoli di servizio va applicata la nuova tabella allegata al D.M. n. 50/2021. È importante leggere attentamente le Avvertenze e le Note alla tabella di valutazione.

 

1. Domanda di inserimento (allegato D1)

Il titolo di studio oggetto di valutazione è solo quello oggi previsto per l’accesso ed esplicitamente indicato, per ciascun profilo professionale, all’art. 2, comma 5, lett. A, B, C, D, E, F, G del D.M. 50 del 03/03/2021.

Per il profilo professionale, invece, di collaboratore scolastico (lett. G) si applica il criterio della valutazione del migliore titolo di studio, ma unicamente tra quelli oggi previsti per l’accesso.

Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso, viene valutato il titolo di studio in base al quale il candidato ha conseguito, a pieno titolo e per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nelle graduatorie di 3^ fascia nel decorso triennio scolastico.

Si sottolinea che in assenza del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso, ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1, delle relative tabelle di valutazione.

Fatto salvo quanto innanzi riferito, si richiama l’attenzione sulla casistica sottoindicata:

  • candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità.
  • candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità o il diploma di qualifica dove rispettivamente tale titolo è richiesto per l’accesso al profilo professionale richiesto.
  • candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media in quanto titolo di studio di accesso previsto dalla precedente normativa;

Con particolare riferimento al profilo professionale di “collaboratore scolastico” si riferisce che il “diploma di licenza della scuola media”, ai fini della valutazione, non può essere considerato come titolo più favorevole rispetto all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per l’accesso al citato profilo professionale.diploma recupero anni scolastici

 

2. Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica.

Il concorso oggetto di valutazione è solo quello bandito per posti di ruolo, e non per posti a tempo determinato (es. per 12 mesi), per la carriera esecutiva o di concetto.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le pregresse idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre e nei recenti concorsi a posti e cattedre non rientrano nella previsione di cui al punto 5 della tabella A/1 allegata al D.M. 50/2021, in quanto tali concorsi sono indetti per l’accesso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione.

In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.

 

3. Criteri generali di valutazione del servizio.

Il servizio da valutare è quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o Enti Locali, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

È altresì valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie ma ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello Stato o (legge 124/99) degli Enti Locali.

È appena il caso di precisare che deve trattarsi di servizio reso in profili o posti corrispondenti a quelli previsti dal C.C.N.L. del comparto scuola. Pertanto non è valutabile, ad esempio, il servizio prestato nelle scuole paritarie come autista di scuolabus, addetto alle pulizie, ludoteca, giocoliere, ecc.

Come pure non è valutabile, il servizio prestato come docente presso i Centri di Formazione Professionale in quanto non risulta prestato nelle istituzioni scolastiche indicate nell’Allegato A al D.M. 50/2021.

 

4. Servizi prestato con contratto d’opera.

I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” per cui in questi casi non sussiste un rapporto di lavoro caratterizzato da vincolo di subordinazione ma soltanto delle reciproche obbligazioni tra le parti.

Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che l’attività resa con contratto di prestazione d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 allegate al D.M. 50/2021. A mo’ di esempio non può essere valutata l’attività dei PON e delle ”sezioni primavera”.

E’ invece prevista dalle nuove Tabelle la valutazione dei servizi prestati come modello vivente, in relazione alla durata effettiva del servizio, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente (vedi nota 8 tabella di valutazione).

Vanno altresì valutate, come confermato dall’art. 1, comma 4, del D.M. del 50/2021 le attività in progetti rese a seguito di specifica convenzioni Regione – Ministero (“Diritti a scuola”) in quanto detta valutazione è espressamente prevista sia dalle stesse convenzioni che dalle disposizioni normative cosiddette “salva precari” e recentemente dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013,

 

5. Servizi prestati in qualità di LSU e LPU.

Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e , eventualmente, oggi a carico dello Stato (legge 124/99).

In tale ultimo caso, deve , inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.

Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81) .

Le prestazioni, pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007.

 

6. Servizi prestati EE. LL.

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, negli Enti Locali (Regione, Provincia, Comuni, Comunità montana), nei Patronati scolastici e nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti. Non sono, pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto; INPS, INPDAP, ACI, Croce Rossa, ENAIP, Acquedotto Pugliese, ecc., in quanto sono Enti di diritto pubblico e non Enti Locali.

 

7. Valutabilità del servizio prestato presso le ASL.

I Decreti Legislativi 502/92 e 517/93, approvati in attuazione della legge delega 421/92, hanno modificato profondamente la natura giuridica delle vecchie USL (Unità sanitarie Locali), la loro “territorializzazione”, le loro competenze in riferimento alla materia socioassistenziale, l’impianto organizzativo, le modalità di finanziamento. Cioè si è avuta l’ “aziendalizzazione” della sanità.

In particolare le USL, ora ASL (Azienda Sanitaria Locale), diventano aziende regionali con propria personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

Alla luce di questi approfondimenti quest’Ufficio è del parere che il servizio prestato presso le ASL o le ASO (Aziende Sanitarie Ospedaliere), essendo Enti di diritto pubblico, non si configura come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL.

Questo parere è confortato anche dal confronto con altri Uffici Scolastici Territoriali e USR di altre regioni.

 

8. Servizio militare di leva.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

 

9. Servizio Civile.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.

Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.

Pertanto la valutazione del servizio civile nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia del personale ATA era subordinata all’anno di esecuzione dello stesso. Ovvero era valutato il servizio civile prestato fino alla data del 31 dicembre 2005, nei limiti dell’obbligo del servizio di leva.

Finalmente il MIUR nella nota prot. n. 8151 del 13.03.2015, riconosce e valuta correttamente ai fini del punteggio il Servizio Civile svolto anche dopo l’abolizione dell’obbligo di leva: È altresì valutabile come “servizio svolto presso enti pubblici” anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali”.

 

10. Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di Stato Servizi Telefonici.

I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 (Poste e telecomunicazioni), 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato), 13.12.1992 (Azienda di Stato Servizi Telefonici).

 

11. Conservatori ed Accademie.

Fino all’anno accademico 2002/2003, il servizio effettivo prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di musica e negli Istituti Superiori delle industrie Artistiche dello Stato è considerato valido e come tale valutato.

A decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

 

Conclusioni

Per quanto concerne i requisiti di accesso e per la valutazione dei titoli culturali e di servizio si può fare riferimento, per quanto compatibile alla procedura in oggetto, alle istruzioni e alle indicazioni operative (collegate alle graduatorie permanenti del personale ATA) impartite con nota prot. n.1203 del 22.02.2012, diffusa attraverso le reti INTERNET ed INTRANET, e qui in parte richiamate.

Nel rammentare che l’inserimento nelle citate graduatorie si basa sul principio dell’autodichiarazione, si fa presente che nei casi in cui l’aspirante abbia fornito notizie imprecise o contraddittorie, oppure di dubbia interpretazione, il responsabile del procedimento, dopo aver contattato l’interessato e anche con richiesta della certificazione, svolgerà la necessaria attività di rettifica o integrazione, al fine di rendere inequivocabile i contenuti dell’autodichiarazione.

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