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Piano Scuola Estate, supplente al 30 giugno può chiedere la disoccupazione Naspi e accettare il PON?

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Come funzionano revoca, sospensione o riduzione di importo della Naspi con attività lavorative subordinate, autonome o di collaborazione.

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Ai docenti precari della scuola al termine delle attività didattiche spetta la Naspi. Si tratta della indennità per disoccupati erogata dall’Inps a chi perde involontariamente il proprio lavoro, cosa che accade ai supplenti per esempio.

La Naspi ha determinati requisiti da centrare per poter essere percepita. Oltre ai requisiti necessari per poter presentare domanda, la continuità della sua fruizione è determinata da altrettanti requisiti. Infatti ci sono diverse cause di incompatibilità della Naspi, cause di sospensione della fruizione o cause di decadenza del beneficio.

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Tutti aspetti questi che riguardano chi tra il personale della scuola è in procinto, dal primo luglio prossimo, di richiedere l’indennità per disoccupati Inps. La presente guida, soprattutto per quanto riguarda il contrarre nuova attività successivamente alla domanda di Naspi, viene utile per rispondere ad un quesito posto da una lavoratrice del comparto.

“Sono una docente precaria in servizio alla scuola secondaria di I grado. Sto collaborando alla progettazione del Pon estivo. Vorrei sapere se qualora partecipassi ad un modulo del progetto (30h),  in qualità di esperto, potrei comunque fare richiesta Naspi il 1 luglio?”

Si tratta di un quesito comune a molti precari della scuola, che non riguarda solo i Pon ma qualsiasi altra attività di questo genere. Cosa accade alla Naspi nel momento in cui si avvia un’altra qualsiasi attività? Vediamo di approfondire l’argomento basandoci su quello che dice la normativa vigente in materia.

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Naspi precari della scuola, i requisiti

Per rispondere al quesito della lettrice, prima di tutto occorre fare una specie di ripasso sulla naspi e sui requisiti utili alla sua fruizione.

Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego),  è l’indennità di disoccupazione che spetta ai docenti precari quando scade il loro contratto di lavoro. Con il termine delle attività scolastiche dei prossimi giorni, saranno decine di migliaia le lavoratrici ed i lavoratori che richiederanno la Naspi all’Inps.

Occorre avere almeno tre mesi di contribuzione versata nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro. In pratica, occorrono 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti la domanda, anche se le 13 settimane sono state effettuate in maniera discontinua. Inoltre servono non meno di 30 giornate di supplenza nei 12 mesi che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro da cui scaturirebbe la richiesta di Naspi.

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Naspi, durata dell’indennità e decorrenza

La domanda di Naspi va presentata all’Inps tramite i classici canali telematici con Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cns (Carta Nazionale dei Servizi), Cie (Carta di identità elettronica) e per chi ancora ne ha uno funzionante, dal momento che l’Inps non ne rilascia di nuovi dallo scorso mese di ottobre, il Pin dispositivo dell’Istituto. In alternativa, professionisti abilitati e Patronati possono essere utilizzati per presentare domanda tramite delega.

La domanda va presentata entro 68 giorni dall’evento della perdita del lavoro (per il Covid il tempo concesso in via eccezionale è pari a 128 giorni). La decorrenza della Naspi scatta dall’8° giorno successivo alla perdita del lavoro, ma solo se la domanda è presentata proprio entro questo 8° giorno. Scaduti gli 8 giorni infatti la decorrenza slitta a partire dalla data di presentazione della domanda.

Dal momento che la durata della Naspi è pari alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio che precede la perdita del lavoro, evidente che prima si presenta l’istanza maggiore è la possibilità di completare il periodo di fruizione spettante.

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Una precisazione che per il mondo della scuola è necessaria visto che non è raro imbattersi in precari che, convocati per una nuova supplenza ad inizio nuovo anno scolastico, sono costretti a bloccare la fruizione della Naspi prima della sua scadenza.

I periodi rimanenti di Naspi non utilizzati per via del rientro in cattedra però, non si perdono, a meno che non si passi ad un lavoro stabile. Infatti ciò che non si è completato del precedente periodo di indennità spettante può essere recuperato con la Naspi dell’anno successivo, sempre che essa sia ancora una volta spettante.

Naspi, cause di sospensione

La Naspi quindi, può essere percepita per un periodo massimo di 24 mesi (la metà dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni). Ma anche una volta concessa, l’indennità può essere sospesa ed anche revocata. La regola generale infatti prevede che la Naspi può essere sospesa nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. Questo però a condizione che il reddito presunto per la nuova attività lavorativa non sia superiore a 8.000 euro, perché in quel caso verrebbe revocata.

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Nulla vieta di presentare domanda di Naspi il primo luglio prossimo a chi ha completato l’anno scolastico come supplente. Per continuare a percepire la naspi però, occorre che lo stato di disoccupazione sia costante.

Un tipico esempio di Naspi sospesa riguarda il docente che in estate viene impegnato in corsi di recupero, esami di riparazione e così via. E lo stesso accade per chi si ritrova in continuità di fruizione della Naspi e viene richiamato a settembre per una breve supplenza. Per tutte le attività successive alla domanda di Naspi, per periodi inferiori a 6 mesi l’indennità viene di fatto congelata.

Anche se non è obbligatorio in questi casi, sul lavoratore penderebbe l’onere di comunicare all’Inps l’avvio della nuova attività. Il modello utile è il Naspi-Com, cioè il modello SR 161. Si tratta del modulo Inps che serve per comunicare anche i redditi che si presume di incassare dalla nuova attività intrapresa. Infatti nella migliore delle ipotesi, cioè in quella in cui la Naspi non viene revocata per superamento del limite degli 8.000 euro (per chi intraprende attività di lavoro autonomo tale limite scende a 4.800 euro), l’indennità riprenderà il suo corso ma con importi aggiornati per via di quanto si è percepito con la successiva attività lavorativa.

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Lavoro autonomo occasionale

Occorre sottolineare che l’istituto della sospensione della Naspi opera se la nuova attività lavorativa è di durata inferiore a 6 mesi ed entro le soglie di reddito presunto prima citate.

Qualora la stessa attività lavorativa intrapresa, anche se di proroga in proroga, supera i 6 mesi dalla sospensione si passa alla revoca della prestazione.

Tornando alla specificità della domanda della nostra lettrice, che di riferisce ai Pon, mancando qualsiasi riferimento normativo specifico a questi particolari istituti che riguardano il comparto scuola, occorre inquadrare i Pon, dal punto di vista della tipologia di attività in cui inserirli.

Soprattutto se trattasi di personale esterno alla scuola, cioè i classici esperti in determinate materie, non di può parlare di lavoro subordinato bensì di  lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa come ha previsto  decreto legislativo n° 165 del 2001.

Partendo dal fatto che la natura giuridica di questo rapporto di lavoro è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in materia di Naspi si può avere l’evento della riduzione.

Fermo restando che la compatibilità della Naspi con un nuovo impiego dipende dall’ammontare del reddito percepito dal disoccupato con la nuova occupazione, in tutti i casi di attività svolta in una forma giuridica di lavoro autonomo, soprattutto se occasionale, l’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/naspi-e-compatibilita-con-attivita-lavorative/

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