SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
L’ articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con:
- supplenze annuali (31 agosto), per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico;
Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.L. vo 297/94 (c.d. graduatorie 24 mesi riservate a coloro che hanno svolto almeno 24 mesi di servizio nelle scuole statali) e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75 (si tratta di graduatorie, ormai chiuse, riservate a chi aveva svolto almeno 30 giorni di servizio).
Solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto, rispettando l’ordine (I, II e III fascia).
Nella I fascia delle graduatorie d’istituto sono inseriti coloro che sono anche inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti mentre nella seconda fascia sono inseriti coloro che sono inseriti negli elenchi e le graduatorie provinciali (D.M. 19.04.2001, n.75).
SUPPLENZE TEMPORANEE
I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza agli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto; esaurita tale fascia, si passa agli aspiranti inseriti nella corrispondente seconda fascia e, infine, agli aspiranti inclusi nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.
Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.