da OrizzonteScuolaDi Chi raggiunge il requisito anagrafico nel 2021 per accedere all’opzione Quota 100 (Legge 4/2019) potrà presentare istanza di pensionamento con questo sistema nel 2022.
Questo è previsto dell’articolo 14 della legge n.26/2019 che stabilisce che, i lavoratori che perfezionano i requisiti per “quota 100” – 38 anni di contributi e 62 anni di età – nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.
Nello stesso articolo, è specificato che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente a tale data.
La legge, approvata nel 2019, introduce il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta “pensione quota 100”.
Pensioni quota 100, cosa dice l’articolo 14
Nel triennio 2019-2021 il dipendente pubblico potrà accedere a quota 100 al momento in cui potrà far valere almeno 62 anni di età anagrafica e almeno 38 di anzianità contributiva (ivi compresi riscatti o ricongiunzioni) e ciò sia in presenza di un’unica iscrizione in una delle casse pubbliche, sia cumulando periodi contributivi non coincidenti, nel caso che nella vita lavorativa sia stato iscritto a casse diverse gestite attualmente, comunque, dall’INPS.
Casistica particolare è quella relativa al personale della Scuola e dell’AFAM, che potrà ottenere la decorrenza della pensione dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (1° settembre, o 1° novembre).
Il diritto a quota 100 acquisito nel triennio 2019-2021 potrà essere esercitato anche successivamente al 31 dicembre 2021 e l’età anagrafica dei 62 anni non sarà “indicizzata” alla “speranza di vita”.
L’amministrazione di appartenenza non potrà collocare a riposo il dipendente al raggiungimento di tale diritto a “pensione quota 100”, ma dovrà risolvere il rapporto di lavoro al limite ordinamentale, o successivamente, solo al momento in cui il dipendente raggiunga un diritto a pensione o di vecchiaia o anticipata secondo la previgente normativa.