A partire dal 10 maggio, saranno disponibili per le scuole le funzioni per la gestione delle posizioni e la valutazione delle domande pervenute tramite le istanze on line entro lo scorso 26 aprile.
ESCLUSIONE DELLA DOMANDA
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto 50 del 3 marzo 2021:
L’Amministrazione scolastica dispone l’esclusione degli aspiranti che:
a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 (requisiti specifici di accesso e requisiti generali);
b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
GRADUATORIE PROVVISORIE E RECLAMI
Ai sensi dell’art.8 del Decreto 50 del 3 marzo 2021, avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.
Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l’autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Entro il medesimo termine previsto per la presentazione dei reclami, i candidati che abbiano commesso un errore materiale possono richiederne la correzione. Cosa si intende per errore materiale?
Per esempio è possibile segnalare l’errata indicazione della data di conseguimento di un determinato titolo oppure la mancata\errata indicazione della denominazione del titolo di accesso o dell’ente dove è stato conseguito, sempreché il titolo sia stato conseguito e dichiarato entro il 22 aprile (data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande).
Infatti, un conto è non aver indicato completamente un titolo. Tale mancanza non può essere “sanata” successivamente. Altro conto è invece aver commesso un errore materiale, come l’erronea indicazione di una data o la mancata\erronea indicazione di una qualche informazione. In tal senso va ricordato quanto affermato dal TAR del Veneto con sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017 che ha sancito l’obbligo da parte della pubblica amministrazione di concedere il c.d. “soccorso istruttorio” volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
Nella nota 1494 del 7 Maggio 2021 il Ministero ha precisato che la funzione di gestione delle posizioni consentirà alle scuole di:
modificare le domande inoltrate dagli interessati al fine di recepire eventuali rettifiche per errori materiali degli stessi”.