I periodi non lavorati nei rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico sono riconosciuti per intero dall’Inps, anche per le gestioni private, nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. È questa la novità molto importante introdotta dalla Legge 178/2000 per tutti i lavoratori privati, compresi quelli delle scuole private.
Precedentemente la disciplina previdenziale prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere fosse la “settimana retribuita”: il numero dei contributi settimanali da accreditare ai fini delle prestazioni pensionistiche era pari a quello delle settimane dell’anno retribuite, per cui non era consentito l’accredito delle settimane prive di retribuzione.
Con la circolare n. 74 del 4 maggio, l’INPS ha fornito le indicazioni su tale nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, introdotta dal 1° gennaio 2021 dall’articolo 1, comma 350, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio).
L’art. 1 comma 350, della citata legge n. 178/2020 dispone che:
il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione”.
Il riconoscimento dei periodi, senza valenza in termini di imposizione contributiva ma utile esclusivamente ai fini del diritto a pensione, trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso ovvero esauriti – in quest’ultimo caso a domanda dell’assicurato – e per l’intero periodo di durata degli stessi. Conseguentemente non rileva la collocazione temporale dei relativi periodi, ferma restando la decorrenza della norma istitutiva del rapporto di lavoro part-time.
Da ciò discende che il suddetto riconoscimento non può, in ogni caso, trovare applicazione con riferimento a periodi di lavoro che si collochino temporalmente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984.
Resta fermo quanto già previsto per i lavoratori del settore pubblico, di cui all’articolo 7 della legge n. 554/1988, dall’articolo 8, comma 2, della medesima legge, in base al quale: “Ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero” (cfr., sul punto, la circolare Inpdap n. 61/1997 e il D.P.C.M. n. 117/1989).
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato; in difetto, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 463/1983.
L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.
In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.