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ORGANICO DIRIGENTI SCOLASTICI 2021/2022

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diploma recupero anni scolasticiOrganico dirigenti scolastici 2021/2022: per l’ANP vanno utilizzate tutte le sedi vacanti e disponibili

L’ANP ha partecipato oggi, in videoconferenza, all’incontro promosso dal Ministero dell’istruzione per un confronto sulla definizione dell’organico dei dirigenti scolastici per l’anno 2021/2022.

Il Direttore generale Filippo Serra ha dichiarato che i dati relativi alla previsione di organico 2021/2022, comunicati durante l’incontro del 16 aprile 2021, non sono sostanzialmente mutati (risulta leggermente aumentato il numero delle scuole normodimensionate, in particolare in Campania), mentre sono circa 530 le domande di cessazione dal servizio. I dati, tuttavia, non sono ancora certificati.

L’ANP ha rilevato l’irritualità dell’invito ricevuto dall’Amministrazione, in cui si parla di una seduta di confronto “pur non essendo previsto il confronto sugli organici”: abbiamo chiesto di precisare se si è inteso avviare un confronto in senso atecnico o un confronto inteso secondo la previsione dell’art. 5 del CCNL area istruzione e ricerca 2016-2018, visto che la tematica della definizione della consistenza dell’organico è fortemente interrelata a quella del conferimento degli incarichi dirigenziali. Non sfugge, infatti, che il decreto ministeriale sull’organico 2021/2022 sia preliminare non solo al conferimento degli incarichi dirigenziali in scadenza triennale (la cosiddetta ‘mobilità’ regionale e interregionale), ma anche all’immissione in ruolo, con decorrenza 1° settembre 2021, dei vincitori di concorso.

In merito alla definizione dell’organico 2021/2022 abbiamo confermato quanto già evidenziato il 16 aprile scorso: la sua consistenza deve includere anche le sedi che, ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 178/2020, risultano normodimensionate per il prossimo anno scolastico. Abbiamo ricordato che durante quell’incontro l’Amministrazione ha dichiarato l’intenzione di utilizzare le sedi solo per la cosiddetta ‘mobilità’ intraregionale. A tal proposito abbiamo segnalato che, secondo tale interpretazione, la norma sarebbe destinata a essere inattuata. È ragionevole ipotizzare, infatti, che nessun dirigente in servizio avanzerebbe domanda di nuovo incarico presso una sede, nella medesima regione, sapendo che dopo un anno questa diventerebbe sicuramente sottodimensionata. La legge 178/2020 mira a garantire un dirigente scolastico e un DSGA a tutte le scuole con i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 978 e tale interpretazione vanificherebbe il senso della norma. L’ANP ha anche sottolineato come l’attuazione della previsione contribuirebbe a gestire meglio le criticità dei colleghi in servizio in regioni diverse da quelle di residenza, rilevando per la definizione del numero di sedi disponibili per l’interregionalità. 

L’ANP ha ribadito all’Amministrazione la necessità che tutti gli Uffici Scolastici Regionali applichino in modo uniforme i criteri che disciplinano le procedure della mobilità. La medesima uniformità deve essere garantita anche nel rispetto della tempistica delle visite ispettive che di frequente si concludono ben oltre i trenta giorni stabiliti dalla legge 241/1990 senza che l’incarico ispettivo sia formalmente reiterato. Ne consegue una situazione inaccettabile che vede il dirigente destinatario della visita ispettiva “sotto inchiesta” sine die con l’aggravante che, molto spesso, non è destinatario della relazione ispettiva che lo riguarda se non a seguito di specifica istanza di accesso.

L’Amministrazione ha specificato che era sua intenzione coinvolgere le organizzazioni sindacali su una tematica legata al conferimento degli incarichi, che è evidentemente materia di confronto. La norma risulta di complessa interpretazione e di difficile attuazione: la previsione riguarda solo l’anno scolastico 2021/2022 per cui le sedi non possono essere rese disponibili per le prossime immissioni in ruolo né per la ‘mobilità’ interregionale. Se l’Amministrazione decidesse in senso diverso, il decreto di definizione dell’organico non supererebbe il vaglio degli organi di controllo.

L’ANP ha rilevato in proposito che l’articolo 1, comma 978 della legge 178/2021 ha introdotto una deroga per l’anno scolastico 2021/2022 rispetto a quanto previsto dall’ordinamento in merito ai requisiti per il normodimensionamento: la deroga, in quanto tale, non può non incidere su disposizioni, come quelle evidenziate dall’Amministrazione circa la durata dell’incarico dirigenziale, che altrimenti renderebbero inapplicabile la norma stessa.

Abbiamo anche ribadito la richiesta di chiarimenti, già avanzata durante l’incontro del 16 aprile, circa le modalità di immissione dei vincitori del concorso del 2011 in Campania per i quali il Consiglio di Stato ha sciolto la riserva consentendone l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento.

L’Amministrazione ha comunicato che si tratta di 61 vincitori che saranno immessi attraverso lo scorrimento della graduatoria ad esaurimento relativa al concorso svolto in Campania nel 2011.

Abbiamo, infine, colto l’occasione di interloquire con l’Amministrazione per chiedere notizie sulla validazione del FUN 2017/2018 che tarda in modo ormai indecoroso: mentre per gli enti di ricerca, i cui dirigenti sono compresi nella stessa area contrattuale dei dirigenti scolastici, si sottoscrivono i contratti integrativi validi per il 2020, i dirigenti delle scuole continuano a non avere certezza retributiva o piena e dovuta retribuzione a causa dell’ultrattività di contratti risalenti al 2016/2017.

L’Amministrazione ha comunicato in merito che il FUN 2017/2018 è stato registrato, mentre manca ancora la registrazione della quota dei 13,1 mln previsti dall’articolo 230-bis, comma 3 del d.l. 34/2020, convertito nella legge 77/2020.

L’ANP continuerà a tenere tempestivamente informati tutti i colleghi sui prossimi sviluppi della questione.

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