da tecnicadellascuola – Per il personale l’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro è stata equiparata all’infortunio sul luogo di lavoro con conseguente obbligo per il dirigente scolastico di denuncia all’Inail. E se invece il positivo è uno studente?
L’Inail, con una nota di marzo, ripresa dal MI con nota del 5 maggio, ha chiarito che esiste una limitazione della tutela assicurativa che non consente, ad oggi, di includervi gli studenti per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, per ipotesi, un certificato medico di infortunio.
Copertura assicurativa
L’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività:
a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Sono quindi esclusi gli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge, così come l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.
Obbligo di denuncia
Resta fermo che, anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un certificato medico di infortunio e l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all’Inail.