da Il Sole 24 Ore di Laura Virli Quando va bene, per i presidenti, è uno stipendio mensile in più. Negli altri casi, per quasi tutti i commissari, è una “indennità” di poche centinaia di euro. Con la possibilità di finire l’incarico anche a luglio inoltrato se si tratta di prevedere prove “suppletive” per i ragazzi (impossibilitati nei giorni stabiliti) o rispondere a reclami e ricorsi dei genitori.
Parliamo delle commissioni d’esame, circa 13mila per 490mila maturandi (privatisti inclusi), che, come nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, saranno composte da tutti membri interni (vale a dire dai professori dei ragazzi, nominati direttamente dai consigli di classe come lo scorso anno), tranne che il presidente, esterno, designato dagli Uffici scolastici regionali (Usr). Vista la prova di maturità, semplificata, è assicurata la presenza del commissario di italiano e di uno o più delle materie d’indirizzo. Il docente che insegna in più classi terminali può essere individuato massimo in due classi, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.
Sono esclusi dalla nomina i docenti incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento scritto. I docenti di sostegno sono nominati dal presidente di commissione al momento del suo insediamento.
Sostituzione dei commissari
In generale, non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, tranne per legittimo impedimento. La partecipazione infatti è un obbligo inerente la funzione docente (salvo deroghe previste dalla norma). La sostituzione del commissario, essendo interno alla scuola, avviene ad opera del preside dell’istituto sede d’esame. Il presidente di commissione assente per impedimento motivato viene sostituito dall’Usr.
I lavori iniziano con la riunione plenaria del 14 giugno in cui si decide il calendario delle prove e si esaminano tutti i documenti tra cui quello del 15 maggio, gli argomenti assegnati per l’elaborato e il curriculum di ogni candidato. L’ordine degli studenti viene fissato, di norma, in base al sorteggio della lettera alfabetica.
Ad ogni presidente viene attribuito il compenso lordo di euro 1.249. Ad ogni commissario interno viene attribuito un compenso forfettario lordo pari a euro 399 (tabella 1, quadro A Dm 24 maggio 2007). A questi importi viene aggiunta una quota forfettaria lorda correlata alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede d’esame, che va da un minimo di euro 170 ad un massimo di euro 2.270 (tabella 1, quadro B Dm 24 maggio 2007). Per i tempi di percorrenza fanno fede gli orari ufficiali dei mezzi di linea extraurbani effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d’esame. Al commissario interno che opera su due classi compete una seconda quota di compenso forfettario. L’eventuale compenso riferito alla trasferta resta unico (nota ministeriale 4901/2014).
Accesso agli atti e ricorsi
Nel caso in cui la famiglia formuli accesso agli atti dei documenti d’esame ai fini di un eventuale ricorso, sarà il preside dell’istituzione scolastica sede d’esame a procedere all’apertura e successiva chiusura del plico sigillato dopo l’estrazione dell’atto. I ricorsi contro gli esiti dell’esame vanno, invece, presentati al Tar entro sessanta giorni o al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione degli esiti.
Nel caso di reclami ricevuti dalle famiglie per vizi formali, sarà il dirigente scolastico a valutare se accoglierli, nel qual caso correggendo le anomalie riscontrate entro trenta giorni dalla segnalazione. Nel caso in cui sia necessario che si riunisca la commissione (vanno valutati i motivi insieme al presidente), il dirigente scolastico inoltrerà apposita richiesta motivata di riconvocazione all’Usr.