La tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo prevede che:
a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di 10 punti”.
ll diritto all’attribuzione del punteggio in questione deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è si è prodotta la domanda di mobilità volontaria (né mobilità territoriale né professionale) in ambito provinciale alle condizioni suddette.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste dalla tabella titoli, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia (ciò che rileva, infatti, è il non aver presentato domanda di mobilità provinciale).
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI.
- domanda di assegnazione provvisoria (anche provinciale).
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
In merito all’assegnazione provvisoria quindi l’averla chiesta nel corso del triennio non determina il mancato riconoscimento del “punteggio aggiuntivo” ma il fatto di averla chiesta successivamente ne comporta la perdita.
Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito. Tale punteggio non è attribuibile ai docenti ex DOS negli anni interessati.