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Concorso Straordinario: abilitazione e ruolo rispettivamente per idonei e i vincitori; la procedura.

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da obiettivoscuola – Sta giungendo a conclusione la fase iniziale del concorso straordinario della scuola secondaria bandito con Decreto Dipartimentale 783 dell’8 Luglio 2020 con la pubblicazione degli esiti della prova scritta e delle graduatorie dei vincitori e degli elenchi non graduati degli idonei.

A partire dal 14 maggio si svolgeranno le prove suppletive per i candidati che non hanno potuto partecipare alle prove per isolamento fiduciario o quarantena e che abbiano ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole.

Ricordiamo che il concorso è stato bandito per un totale di 32 mila posti ed ha visto partecipare 66.072 docenti.

Superano le prove i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi dei vari quesiti.

VINCITORI

I vincitori sono coloro che, oltre a superare le prove, si collocano nei limiti dei posti previsti dal contingente di assunzione che sarà triennale.

Questi:

  • Svolgeranno l’anno di formazione e prova e dovranno conseguire i 24 CFU (qualora non ne siano in possesso) con oneri a carico dello Stato.
  • Al termine dell’anno di prova sosterranno una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione e prova, da tenersi dinnanzi al comitato di valutazione integrato da 2 esterni di cui almeno 1 dirigente scolastico, che si intende superata con voto pari ad almeno 7/10
  • Con la conferma in ruolo conseguiranno anche l’abilitazione nella relativa classe di concorso.

I vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.diploma recupero anni scolastici

In base a quanto disposto dall’art. 399 comma 3 bis “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.

 

IDONEI

Sono idonei coloro che, pur avendo superato la prova con il punteggio minimo richiesto, non rientrano nel limite del contingente delle immissioni in ruolo. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione.

Tali docenti potranno conseguire l’abilitazione all’insegnamento purché:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato (31/08 o 30/06) presso una istituzione scolastica o educativo del sistema nazionale di istruzione (quindi non solo scuole Statali ma anche Paritarie), anche in una Regione diversa rispetto a quella in cui si è svolta la prova concorsuale.
2) conseguano i 24 CFU ove non ne siano già in possesso. Per gli iscritti negli elenchi non graduati ove non ne siano già in possesso, l’onere sarà a carico degli aspiranti.
3) superino la prova orale che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova. Detta prova si intende superata con il punteggio minimo di 7/10. A tal fine, il comitato di valutazione è integrato con non meno di due componenti esterni di cui almeno uno Dirigente scolastico.

Il conseguimento dell’abilitazione avviene con il superamento della prova orale.

Con regolamento, che si sarebbe dovuto adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge126/2019, deve essere disciplinata la procedura di abilitazione. Il decreto deve però ancora essere emanato.

 

COLORO CHE NON HANNO RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO MINIMO

Coloro che non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto (56/80) non potranno invece conseguire l’abilitazione secondo la procedura indicata nel paragrafo precedente.

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