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CONTRO IL VOTO DI MATURITÀ AMMESSO IL RECLAMO AL PRESIDE MA CON DEI PALETTI PRECISI

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da Il Sole 24 Ore di Pietro Alessio Palumbo – Con la sentenza 188/2021 il Tar Marche ha affrontato la vicenda di liceale che aveva impugnato il voto finale attribuitogli dalla commissione d’esame. Mediante “reclamo” al dirigente scolastico lo studente aveva chiesto il riesame della valutazione. Ma il preside aveva respinto il reclamo. A seguito di successivo ricorso al Tar, il dirigente coinvolto aveva poi precisato che non fosse di sua competenza sindacare le decisioni dei commissari. Il Tar marchigiano ne ha approfittato per chiarire quali sono gli effettivi limiti del potere di “riesame” del dirigente scolastico.

Sulle procedure di scrutinio e di esame delle scuole è possibile fare reclamo al dirigente scolastico, che deve procedere a una “prudente” valutazione. Nel caso di evidente fondatezza delle ragioni accoglie il reclamo, diversamente lo rigetta, ma in entrambi i casi deve accompagnare la decisione con una argomentata motivazione. Qualora invece le questioni proposte superino i limiti di operatività del dirigente, quest’ultimo deve procedere alla verifica degli atti oggetto di censura. Ove si dovesse prevedere una riconvocazione della commissione d’esame deve essere inoltrata richiesta direttamente all’Ufficio scolastico regionale; sempre con nota motivata.diploma recupero anni scolastici

A tal proposito, il Tar Marche ha evidenziato che i giudizi formulati dalla commissione esaminatrice sono l’espressione di «discrezionalità tecnica» non sindacabile sulla base di opinioni tecniche difformi, a meno che non venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle figure del’illogicità, dell’irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti. E il reclamo al dirigente scolastico non può essere considerato una sorta di strumento aggiuntivo di tutela, tale da permettere di superare gli stretti limiti di sindacabilità della suddetta discrezionalità tecnica. Una diversa lettura della disciplina provocherebbe infatti un’indebita interferenza del dirigente scolastico nelle competenze proprie della commissione di esame.

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