da scuolainforma – Bonus baby sitter, il decreto legge N. 30 del 13 marzo ha disposto la nuova agevolazione che presenta delle novità rispetto alla precedente versione: cambia, infatti, la platea dei possibili richiedenti e gli importi.
Bonus baby sitter, novità importi e aventi diritto: ecco cosa cambia
Il bonus baby sitter offre la possibilità ai genitori di figli conviventi minori di 14 anni, in didattica a distanza o che osservano un periodo di quarantena per eventi legati al coronavirus, di poter fare richiesta di uno o più bonus per spese relative a servizi di baby-sitting e servizi integrativi per l’infanzia.
Chi può fare domanda?
- Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
- Lavoratori autonomi, personale del comparto di sicurezza e di difesa e soccorso pubblico impiegato per far fronte all’emergenza Covid-19;
- Medici, infermieri e ostetrici, tecnici di laboratorio e radiologia, operatori sanitari (dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato);
- Medici di base e i pediatri di libera scelta anche se non hanno un contratto di lavoro subordinato;
La domanda può essere inoltrata anche dai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS ma occorre che le casse previdenziali di riferimento mandino comunicazione all’ente previdenziale del numero dei beneficiari della misura.
Come fare domanda per il bonus baby sitter
Il bonus potrà essere richiesto sino al prossimo 30 giugno.
La domanda può essere inviata in diverse modalità:
- direttamente dal sito www.inps.it, attraverso il servizio online ‘Bonus servizi di babysitting’ (accesso mediante mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite SPID almeno di livello 2)
- Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi, o con il PIN rilasciato dall’Istituto
- tramite gli enti di Patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.
Importi bonus baby sitter
L’importo massimo riconosciuto potrà raggiungere i 100 euro settimanali. Sarà erogato tramite il Libretto Famiglia o, in alternativa, direttamente al direttamente al richiedente per l’iscrizione dei figli a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri educativi e ricreativi.
È coperta dalla misura anche l’iscrizione a servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia ma occorre tenere presente che, in questo caso, risulta incompatibile con il bonus asilo nido.