I vari uffici scolastici stanno pubblicando in questi giorni gli esiti del concorso straordinario per il ruolo, in attesa che si svolgano, a partire dal 16 maggio, le prove suppletive per i candidati in possesso di un provvedimento giudiziario.
L’art 2, comma 6, del bando di concorso prevede che
I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa”.
Inoltre in base a quanto disposto dall’art.14 comma 4
l’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del citatoDPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge”.
TITOLI NON DOCUMENTABILI CON AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
I candidati che hanno superato la prova scritta presentano al dirigente preposto al competente USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”.
A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere presentati (Indicazioni USR Piemonte e USR Veneto):
- Documentazione relativa all’abilitazione specifica o alla specializzazione su sostegno conseguita all’estero per la verifica del conseguimento attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso (vedi punti A.1.2 e A.2.2 Allegato D del DDG 510/202).
- Documentazione relativa al servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE al fine della riconducibilità alla specificità del posto o della classe di concorso Allegato D del DDG 510/2020).
- Titoli conseguiti all’estero e/o presso istituzioni non pubbliche.
- Certificati medici e sanitari.
Sono titoli non documentabili anche gli Articoli, pubblicazioni, libri o parti di essi benché nel caso di specie si tratta di titoli non valutabili nella procedura concorsuale.
I titoli potranno essere prodotti in originale o in copia conforme all’originale allegando un documento di identità in corso di validità.
Non dovranno essere presentati titoli, che sono stati autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
Secondo gli avvisi pubblicati dai vari uffici si tratta ad esempio:
- Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento;
- Titoli di abilitazione;
- Titoli di specializzazione;
- Titoli di servizio (in tal senso si è espresso l’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della Funzione Pubblica)
Sono titoli che in genere non devono essere presentati anche le iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione o l’Appartenenza a ordini professionali (anche in questo caso si tratta però di titoli non valutabili nella procedura concorsuale in oggetto).