Dal Tar Lazio arriva un importantissimo pronunciamento sull’inserimento nelle GPS dei diplomati privatisti che hanno svolto gli esami di Stato nel mese di settembre 2020. Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 aveva infatti previsto che gli esami dei candidati esterni si svolgessero solo “al termine dell’emergenza epidemiologica”, comportando così che la sessione non si è potuta svolgere a luglio come consueto ma si è svolta a settembre. D’altra parte, lo stesso provvedimento ha previsto che i candidati in questione potessero comunque partecipare a tutte le procedure concorsuali per le quali sia richiesto il diploma, nel frattempo bandite, con riserva del superamento dell’esame di Stato.
L’O.M. 60/2020 non ha consentito la presentazione della domanda con riserva da parte dei diplomanti esterni che hanno conseguito il diploma di maturità presso la scuola statale nel mese di settembre 2020. Ciò nonostante la previsione contenuta nel Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (convertito nella Legge 6 giugno 2020, n. 41) secondo cui:
Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”.
Secondo il Ministero (FAQ Ufficiale n. 12):
tale previsione di ammissione con riserva, evidentemente, non poteva trovare applicazione nel caso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze trattandosi di procedure per soli titoli. Si ricorda inoltre che il titolo di studio, comunque, da solo non sarebbe sufficiente, perché occorrerebbe possedere uno degli altri titoli congiunti riportati nell’ordinanza (i 24 CFU)”.
Ebbene con la sentenza in questione il TAR ha accolto pienamente le tesi dell’avv. Bufano:
In sostanza, proprio nell’intenzione di non addebitare ai candidati esterni disfunzioni dovute al peculiare contesto emergenziale, si è cercata una soluzione che permettesse loro la possibilità di accedere al mondo del lavoro senza che questi venissero incisi da uno spostamento delle date di esame dovute, si ripete, ad una situazione a loro non addebitabile.
Se questa è la ratio delle disposizioni in esame, emerge come una previsione che non permetta la possibilità di inserirsi nelle graduatorie con riserva, qualora si sia in possesso degli altri requisiti, comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza e la violazione del principio di ragionevolezza”.