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Denuncia infortunio per il personale scolastico positivo al COVID e infortuni durante la DAD\DDI: chiarimenti dell’INAIL

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recupero anni scolasticiL’INAIL, con nota n. 3159 del 17-3-2021, ha fornito delle utili informazioni riguardanti la denuncia di infortunio per il personale Scolastico, studenti compresi, positivo al SARS-CoV-2 e per eventuali infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI). Ciò in riscontro alla nota del 26 febbraio della Direzione generale per il personale scolastico e alla nota del 10 febbraio 2021 dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia.

Nella nota si conferma che i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli educatori e tutto il personale A.T.A., qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza, sono senz’altro esposti ad un elevato rischio di contagio, in quanto l’attività lavorativa presuppone il contatto con gli studenti e con altri soggetti.

La legge richiede, infatti, che l’infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro e pertanto tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 sono oggetto di una rigorosa istruttoria medicolegale da parte dell’INAIL, diretta a verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio è avvenuto in occasione di lavoro

RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nella nota si specifica, inoltre, che nell’ipotesi di contagio in occasione di lavoro la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.

Si sottolinea che l’eventuale responsabilità del datore di lavoro non è certo conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro, ma può derivare soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, come stabilito dall’articolo 29-bis del decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/20201 , nonché dall’inosservanza dei protocolli e delle prescrizioni regionali.

IL CRITERIO DELLA “PRESUNZIONE SEMPLICE” È RISERVATO IN VIA ESCLUSIVA ALL’INAILmaster in project management

Ci sono stati dei casi in cui il medico certificatore non ha trasmesso la prescritta certificazione medica all’INAIL, mentre il dipendente ha aperto l’infortunio tramite patronato.

In un caso, in particolare, l’INAIL ha sollecitato il dirigente scolastico ad effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio, pur senza che vi fosse evidenza che il contagio fosse avvenuto a scuola.

L’applicazione del criterio della “presunzione semplice” è infatti riservata in via esclusiva all’INAIL, che è l’ente preposto alla gestione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La legge richiede, infatti, che l’infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro e pertanto tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 sono oggetto di una rigorosa istruttoria medico-legale da parte dell’Inail, diretta a verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio è avvenuto in occasione di lavoro.

L’INAIL è sempre tenuto a verificare caso per caso le circostanze dell’infortunio denunciato, anche perché è sempre ammessa la prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).

Il datore di lavoro non deve pertanto effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all’Inail.

COSA DEVE FARE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. L’assicurazione Inail per quanto riguarda le denunce di infortunio si basa su poche e semplici regole che tutti i datori di lavoro, compresi i presidi, sono tenuti a rispettare:

  1. L’obbligo del dirigente scolastico di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio. In particolare il dirigente scolastico ha l’obbligo di trasmettere la denuncia di infortunio all’Inail soltanto se è a conoscenza dei dati di riferimento del certificato medico di infortunio, rilasciato dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore.
    Si ribadisce quindi che il dirigente scolastico deve trasmettere la denuncia di infortunio entro due giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’infezione stessa, indicando nella denuncia i riferimenti del certificato medico già trasmesso all’Inail per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, esclusivamente se al lavoratore interessato è stato rilasciato un certificato medico di infortunio.
  2. L’Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia. Nei casi suddetti, le Sedi dell’Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Il termine di due giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per l’irrogazione della sanzione amministrativa in caso di omissione o ritardo, in tal caso decorre dalla data di ricezione della suddetta richiesta che viene trasmessa sempre via PEC.

Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail al dirigente scolastico), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

Denunce per studenti risultati positivi al Covid-19

L’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista, dall’articolo 1, comma 3, n. 288 e dall’articolo 4, comma 1, n. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività :

a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;

c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

La copertura assicurativa opera soltanto per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge.

È escluso dalla tutela anche l’infortunio in itinere, occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.

Esiste quindi una limitazione della tutela assicurativa con riguardo all’attività protetta che non consente, allo stato, di includere gli studenti nella tutela assicurativa per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, in ipotesi, un certificato medico di infortunio.

Resta fermo che anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un certificato medico di infortunio.

L’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all’Inail.

 

Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza e obbligo generalizzato per gli insegnanti

Studenti

La copertura assicurativa comprende anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD (si pensi alle zone rosse per la pandemia in corso).

La copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, pertanto, è uguale a quella prevista per gli studenti nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

 

Insegnanti

Prima dell’introduzione della didattica a distanza

L’INAIL precisa che già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa per gli insegnanti è stata prevista:

a) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine (articolo 1, comma 1, e dell’articolo4, comma 1, n.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112418);

b) se sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro (articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)

 

Per la didattica a distanza

L’INAIL sostiene che per tutti gli insegnanti sia operante in via generalizzata l’obbligo assicurativo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

Ciò anche a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione (articolo 7, commi 27-32, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13519), che ha introdotto nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.

Sull’argomento l’INAIL sta per emanare una specifica circolare in quanto, anche a seguito della diffusione capillare della DAD, la dematerializzazione è ormai una realtà operativa in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private.

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