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Ricostruzione di carriera personale scolastico: quando il servizio militare (o equiparato) è utile

1960

recupero anni scolasticida obiettivoscuola – La ricostruzione di carriera è utile ai fini del corretto inquadramento del personale scolastico nella rispettiva fascia stipendiale. A tal fine occorre distinguere:

  • Congedo prima del 30/01/87
  • Congedo dopo il 30/01/87

CONGEDO PRIMA DEL 30 GENNAIO 1987

Il servizio militare (o equiparato) concluso prima del 30 gennaio 1987 è riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera come servizio non di ruolo solo per il periodo prestato in costanza di nomina, avente tutte le caratteristiche per essere riconosciuto e, in particolare:

  • deve essere stato prestato con il possesso del titolo di studio per l’accesso al ruolo di appartenenza
  • deve trattarsi di una tipologia di servizio valutabile
  • deve avere la durata richiesta affinché l’annualità sia valutabile (per i docenti 180 giorni, anche non continuativi).

La costanza del rapporto d’impiego si può verificare in quattro distinte circostanze:

  • Personale assunto a tempo indeterminato nella scuola chiamato per il servizio di leva e quindi messo in aspettativa sino al termine.
  • Personale già in servizio di leva assunto a tempo indeterminato nella scuola e quindi messo in aspettativa sino al termine.
  • Personale assunto a tempo determinato nella scuola chiamato in servizio di leva.
  • Personale già in servizio di leva che accetta una nomina a scuola a tempo determinato e viene quindi collocato in aspettativa.master in project management

Il servizio militare (o equiparato) non prestato in costanza di nomina prima del 30 gennaio 1987 non è riconoscibile ai fini della carriera.

Più in particolare, il periodo di servizio militare (o il servizio civile sostitutivo) viene valutato per intero solo per chi aveva ricevuto a nomina, l’aveva accettata, aveva preso servizio e successivamente era stato richiamato al servizio militare. Se, invece, il dipendente aveva accettato la nomina, ma non aveva potuto prendere servizio perché già in servizio militare o era stato richiamato immediatamente, la valutazione è effettuata per la sola durata della nomina.

CONGEDO DOPO IL 30 GENNAIO 1987

A partire dall’entrata in vigore dell’art. 20 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 (ossia, il 30 gennaio 1987), il servizio militare svolto anche non in costanza d’impiego è valido a prescindere dal possesso del titolo di studio e dal superamento del periodo di prova, per l’inquadramento economico (gli scatti stipendiali) e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

La norma (C.M. prot. 29 del 03/01/1996, trasmessa con C.P. prot. 4884 del 18/04/1996) riguarda il personale docente e ATA nominato in ruolo dopo il 30/01/1987 e che abbia prestato tale servizio dopo o a cavallo di tale data.

Il SIDI, al momento della ricostruzione della carriera, riconosce automaticamente il servizio militare ed equiparato, sempre che sia stato inserito nella dichiarazione dei servizi. È opportuno richiedere il riconoscimento anche del servizio militare nella domanda di ricostruzione carriera e precisarlo dopo l’elenco dei servizi scolastici di cui si richiede il riconoscimento in carriera.

LA VALUTAZIONE PER I DOCENTI

Secondo la C.M. Dir. Gen. Pers. 03.01.1996, prot n. 29, il servizio militare può essere valutato come periodo distinto dal servizio scolastico oppure insieme alle supplenze per raggiungere la valutazione dell’anno scolastico, evitando in ogni caso una doppia valutazione. Infatti si possono verificare casi in cui il solo servizio scolastico, per la brevità della sua durata, non ne giustificherebbe il riconoscimento, ma l’aggiunta del servizio militare ne consente la valutazione.

Qualora, infatti, il servizio militare sia stato prestato in periodo distinto dal servizio scolastico in posizione di precario, il problema non si pone in quanto la valutazione avverrà in modo autonomo.

Il problema, invece, si pone diversamente nel caso in cui i due servizi vengono totalmente o parzialmente a coincidere, ipotesi questa nella quale la valutazione autonoma del servizio militare potrebbe non consentire, poi, quella del servizio pre-ruolo per carenza del requisito della durata minima o, viceversa, comportare una duplicazione nel caso in cui il servizio militare fosse valutato una prima volta in maniera autonoma, ed una seconda volta unitamente al servizio scolastico pre-ruolo in sede di riconoscimento di quest’ultimo ai fini della progressione in carriera.

A tal fine, pertanto, di corrispondere per un verso a tutte le prescrizioni di legge e di non arrecare, per altro verso, danno agli interessati, si ritiene che, nel caso prospettato, si debba procedere nel modo seguente:

1) l’anzianità corrispondente al servizio di leva dovrà autonomamente essere riconosciuta all’atto della immissione in ruolo;

2) in fase di valutazione del servizio pre-ruolo dopo il superamento della prova, il servizio militare di leva coincidente con quello scolastico dovrà essere valutato ai fini del computo dei singoli anni presi in considerazione per stabilirne la loro valutabilità per la progressione economica. Ciò fatto, dall’anzianità giuridica come sopra determinata, si procederà a sottrarre il periodo di servizio militare coincidente con quello scolastico, ed al cui riconoscimento si è già proceduto all’atto della immissione in ruolo.

LA VALUTAZIONE PER IL PERSONALE ATA

I servizi prestati dal personale A.T.A. vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati e quindi, a differenza dei docenti, si considerano i periodi di servizio anche brevi

Pertanto, diversamente dal caso dei docenti, non si pongono particolari problemi nella valutazione del servizio militare in quanto, valutandosi anche brevi servizi, non si pone il problema di dover sommare servizi scolastici con il servizio militare al fine di raggiungere il numero minimo di giorni affinché l’anno scolastico sia considerato valido.

VEDI LA CIRCOLARE 29 DEL 03/01/1996

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