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Cassazione su inserimento in GAE diplomati magistrale: non e’ di nostra competenza e rimanda al Tar

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master in project managementda orizzontescuola – Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza di giovedì 22 aprile, sono tornate nuovamente a decidere sull’annosa alternativa del giudice, amministrativo o ordinario, chiamato a sentenziare in ordine all’inserimento nelle Gae dei diplomati magistrali ante 2001/2002 (Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Ordinanza n. 10.742 del 22 aprile 2021).

Il diritto ad essere inseriti nelle GAE

Un grandissimo numero di ricorrenti, tutti insegnanti precari in possesso del diploma di maturità magistrale ante anno scolastico 2001/2002, avevano richiesto al Tar di accertare la nullità di alcuni atti, nonché di essere inseriti, anche in via cautelare, in qualità di docenti abilitati titolari del diploma magistrale ante 2001/2002, nella terza fascia delle GAE valide per l’anno scolastico 2015/2016. La nullità e l’annullamento degli atti venivano richiesti con riferimento al decreto ministeriale del 3 giugno 2015 nella parte in cui, pur prevedendo le inclusioni dei docenti in possesso di titolo abilitativo conseguito entro il 30 giugno 2015, non consente ai ricorrenti, in qualità di docenti abilitati perché in possesso del diploma magistrale ante anno scolastico 2001/2002, di presentare le domande di inserimento nelle Gae. Inoltre, veniva impugnato il silenzio rigetto dell’amministrazione a seguito della diffida presentata dai ricorrenti per ottenere l’inserimento nella terza fascia delle GAE, come anche delle Gae definitive di terza fascia ripubblicate dai vari dirigenti degli uffici scolastici regionali e provinciali, e valide per l’anno scolastico 2015/2016 per le classi di concorso scuola primaria e infanzia. I ricorrenti avevano anche chiesto la declaratoria del loro diritto ad essere inseriti nella terza fascia delle Gae e per l’anno scolastico 2015/2016.

Il diploma magistrale ante 2001/2002 abilita all’insegnamento?

La difesa dei docenti precari ha sostenuto che l’articolo 53 del Regio decreto n. 1054 del 1923 e gli articoli 194 e 197 del decreto legislativo due 297 del 1994, prevedono che il diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, abilita alla professione di docente per le classi di concorso della scuola d’infanzia e della scuola primaria, e che una legge del 2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha stabilito che tutti i docenti già in possesso di abilitazione al 1 gennaio 2007 hanno diritto di essere inseriti nelle graduatorie. Tuttavia, al contrario, i decreti impugnati al Tar dai ricorrenti impediscono l’inserimento negando al diploma, conseguito dagli stessi docenti precari, il valore di titolo abilitante all’insegnamento.

Quando le doglianze vanno rivolte al Tar?

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, per individuare quale sia il giudice competente per le controversie afferenti al diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento bisogna aver riguardo a cosa è stato dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda sia la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione sarà del giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento dell’atto amministrativo. Nel caso in esame, infatti, la domanda dei ricorrenti è rivolta all’annullamento del decreto ministeriale numero 325 del 2015, come anche degli atti presupposti, cioè di atti amministrativi collettivi. I motivi di ricorso al Tar, formulati dai ricorrenti, non investono in modo diretto le modalità di valutazioni delle singole posizioni soggettive, bensì censurano le determinazioni espresse dal Miur tramite decreto ministeriale. Poiché il giudizio pende già innanzi al giudice amministrativo (Consiglio di Stato, a seguito dell’impugnazione della sentenza del Tar n. 7719 del 2020) non è stata disposta alcuna traslazione del giudizio.

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