Secondo la nota MIUR 14187 del 11 luglio 2007, in alcuni casi oltre ai compensi previsti dalla tabella 1 per i commissari esterni\interni, spetta anche la proroga del contratto con l’attribuzione della relativa retribuzione contrattuale per il periodo degli esami stessi.
QUANDO SPETTA LA PROROGA CONTRATTUALE
La proroga contrattuale spetta nei due seguenti casi:
1) Docenti con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), sia se convocati da GAE sia che convocati da graduatorie d’istituto, se nominati commissari interni nella scuola di servizio o commissari esterni in altra scuola, spetta la proroga contrattuale fino al giorno conclusivo della sessione di esami. La proroga del contratto in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi una scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio.
2) Docenti con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame.
Pertanto in questo secondo caso, al supplente temporaneo che sia stato effettivamente in servizio fino al termine lezioni e che sia stato designato commissario interno nella medesima scuola di servizio, spetta un nuovo contratto per la durata degli esami. i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami. (Resta fermo invece il diritto alla proroga nel caso la supplenza rientri nella fattispecie dell’arte. 37 del CCNL cioè quando il titolare si è assentato per almeno 90 giorni, trattandosi di classi terminali, e sia rientrato in servizio oltre il 30 aprile o non sia mai rientrato).
QUANDO NON SPETTA LA PROROGA CONTRATTUALE
Al di là delle suddette due ipotesi non spetta la proroga contrattuale ma ai docenti designati come commissari competono esclusivamente i compensi omnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione della specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.
In particolare ciò nelle seguenti ipotesi:
- quando la designazione per gli esami di Stato riguarda docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie (ad esaurimento o d’istituto) ma non in servizio.
- quando la designazione riguarda docenti che hanno svolto una supplenza temporanea ma senza che sia stato svolto servizio fino al termine delle lezioni.
- quando il docente che ha svolto una supplenza fino al termine delle lezioni è stato designato commissario presso una scuola diversa da quella di servizio.
Tali posizioni sono da assimilate a quelle del personale estraneo all’amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi previsti dalla tabella 1.