L’art. 37 del CCNL 2007 comparto scuola prevede e disciplina il caso del titolare che rientra in servizio dopo il 30 aprile, dopo un’assenza di almeno 150 giorni ridotti a 90 giorni nel caso di classi terminali.
In particolare:
Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
Pertanto, per ragioni di continuità didattica, qualora il docente titolare si assenti per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi (ridotto a 90 giorni nel caso in cui il docente abbia delle classi terminali), ivi compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. Vacanze di Natale o Pasqua) e rientri in servizio il dopo il 30 aprile (o addirittura non rientri in servizio), il suppente del titolare viene mantenuto in servizio fino agli scrutini e alle valutazioni finali.
Di converso, il titolare che rientra in servizio dopo il 30 aprile, sarà impiegato nella sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Si precisa che in base al tenore della norma ciò che rileva è unicamente la durata dell’assenza del titolare e non la durata del contratto del supplenze.
(Esempio: il titolare si è assentato per almeno 150 giorni. Non rileva che la supplenza sia stata coperta dapprima da un supplente e poi, in seguito alla rinuncia del primo, da un altro supplente. Rileva unicamente la durata dell’assenza del titolare).
CLASSI TERMINALI
Nel caso in cui l’assenza del titolare riguardi delle classi terminali (quindi classi quinte della scuola secondaria di II grado o classi terze della scuola secondaria di I grado), è sufficiente che il titolare si sia assentato per 90 giorni (piuttosto che per 150 giorni).
Nel caso in cui la supplenza riguardi più classi delle quali solo alcune terminali, il termine di 90 giorni sarà applicato solamente alle classi terminali mentre per le classi non terminali continuerà ad applicarsi il termine di 150 giorni.
Esempio: il docente titolare di una classe terza e di una classe quinta si assenta per 100 giorni e rientra in servizio il 3 di maggio. In tal caso il docente supplenze conserva il diritto alla conservazione al posto e sarà mantenuto in servizio solamente con riferimento alla classe quinta per ragioni di continuità didattica mentre il titolare riprenderà la classe terza, restando a disposizione per le ore residue.
Titolare assente per oltre 150 giorni e che rientra dopo il 30 aprile