Giova innanzitutto ricordare che per i docenti che prestano servizio su una supplenza annuale su posto vacante e disponibile (31 agosto) la disciplina delle ferie è la medesima dei docenti con contratto a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda, invece, i docenti che prestano servizio su una supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) vige una disciplina particolare.
COME SI CONTEGGIANO LE FERIE
La disciplina delle ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato è contenuta all’art. 19 del CCNL nonché in altre norme primarie. Secondo l’art. 19 del CCNL, le ferie sono proporzionali al servizio prestato. Poiché le ferie per un docente di ruolo di regola sono pari a 32 giorni l’anno, allora la formula per calcolare le ferie dei docenti a tempo determinato, è la seguente:
360 : 32 = N° dei giorni di servizio : XX (Ferie) = 32 * n° giorni di servizio / 360 [Circa 2,666 giorni per ogni 30 giorni di servizio]
Il numero di giorni di servizio devono essere commisurati al numero di giorni inclusi nel contratto mentre non rileva il numero di ore di servizio settimanale\mensili (nel computo dei giorni di servizio sono però esclusi i giorni non retribuiti quali i permessi per motivi personali, l’aspettativa per famiglia, etc.). Quindi anche quando la supplenza riguardi uno spezzone orario, si deve prendere in considerazione la durata del contratto. Diverso è invece il caso del docente in regime di part-time verticale.
Secondo l’art. 19 del CCNL, esse possono essere fruire durante il periodo di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico. Tuttavia, la loro fruizione durante questo periodo non è obbligatoria per cui se il docente non chiede di fruire delle ferie durante tali periodi allora si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto. Secondo lo scenario tratteggiato dal contratto collettivo, i giorni di sospensione dell’attività didattica non venivano infatti considerati «aprioristicamente» come giorni in cui il personale docente assunto a tempo determinato veniva posto in ferie d’ufficio. Sul punto però sono intervenuti due diversi interventi normativi che, da un lato hanno sancitol’obbligo di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, d’altra parte, ne hanno limitato il diritto alla monetizzazione al personale docente solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)
Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie“.
IN SINTESI
Per i docenti che prestano servizio con contratto fino al 30 di giugno o per una supplenza temporanea:
- Le ferie spettanti devono obbligatoriamente essere fruite durante i giorni di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, ponti e altre sospensioni delle lezioni);
- Possono essere fruite durante la rimanente parte dell’anno per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per lo Stato.
- Possono essere monetizzate solamente nella misura pari alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (i giorni di sospensione delle attività didattiche, a prescindere dal fatto che siano state effettivamente fruite o meno) nonché sottraendo anche i giorni che sono stati effettivamente fruiti durante lo svolgimento delle attività didattiche.
LE FESTIVITÀ SOPPRESSE
La legge 23 dicembre 1977 n.937 abolì diverse festività (religiose e civili) e, a bilanciamento, introdusse 6 giorni di riposo “ad personam”, di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. Coerentemente a quanto detto, l’art. 14 del CCNL comparto scuola 2007\2008 prevede che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo”.
Le quattro giornate sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. Pertanto, le festività soppresse non possono essere usufruire durante il normale svolgimento delle attività didattiche.
Per il personale a tempo determinato, in mancanza di norme specifiche, si ritiene che il computo di tali giorni deve essere effettuato con le stesse modalità con cui si calcolano le ferie, sia per quanto concerne il numero delle “festività soppresse” maturate e non godute, sia per quanto concerne la loro eventuale “monetizzazione”. Quindi, anche per tali festività, si dovrà procedere tramite la proporzione: mesi di servizio/12 x 4 = n° giorni di festività maturati (in pratica spetta 1 giorno di festività soppresse per ogni 3 mesi mesi di servizio).
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”.
Ferie e riposi solidali
- le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
- le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28 del CCNL 16/10/2008.