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Esame avvocati 2021, ministra Cartabia firma il decreto: ecco il testo

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master in project managementLa ministra della Giustizia, Cartabia, ha firmato il decreto relativo all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Esame avvocati 2021, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il decreto ministeriale che ha fissato, per il prossimo 20 maggio, l’inizio delle prove per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, durante l’emergenza sanitaria. Il provvedimento è atteso oggi in Gazzetta Ufficiale. Sono stati anche nominati i 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici, tra avvocati, docenti universitari e magistrati. Lo ha annunciato il ministero della Giustizia in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

Decreto ministeriale per esame avvocato 2021: prove orali dal 20 maggio

Qui di seguito riportiamo il testo del decreto firmato dalla ministra della Giustizia, Cartabia.

Art. 1 (Data di inizio delle prove)

1. Lo svolgimento della prima prova orale per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020 ha inizio a decorrere dal 20 maggio 2021.

Art. 2 (Modalità di sorteggio per l’espletamento della prima prova orale)

1. La Commissione centrale, entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di appello, assegnando ogni Corte che dovrà esaminare i candidati a quelle della sede della prova di esame di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Entro lo stesso termine la Commissione centrale comunica l’esito dell’abbinamento alle Corti d’appello.
2. Il sorteggio e il conseguente abbinamento tra le sedi avvengono all’interno delle seguenti fasce, contenenti sedi con un numero tendenzialmente omogeneo di candidati:
​Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano): n. 35 sottocommissioni;
Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catania, Catanzaro, Palermo, Venezia): n. 12 sottocommissioni;
Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze): n. 9 sottocommissioni;
Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia, Genova, Ancona, Cagliari, L’Aquila, Messina, Reggio Calabria): n. 5 sottocommissioni;
Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Trento e Trieste): n. 3 sottocommissioni.
3. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, sulla base dell’elenco dei candidati ammessi all’esame, trasmesso a cura delle varie Corti di appello abbinate, il Presidente di ciascuna Corte di appello che esaminerà i candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni dinnanzi alle quali ogni candidato dovrà sostenere la prima prova orale, estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordine di svolgimento della prova, mediante l’applicativo gestionale fornito dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.
4. Completate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni procedono con la predisposizione dei calendari di esame, previo concerto con la Corte di appello assegnata per verificare la disponibilità dei locali per svolgere le singole prove.
5. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei calendari verrà inserito nell’area personale di ogni candidato di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020 il dato relativo al luogo, alla data e all’ora di svolgimento della prova di esame, almeno 20 giorni prima della data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 31/2021.
6. La commissione operante presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento, composta nel rispetto del principio del bilinguismo previsto secondo il disposto speciale contenuto nell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, resta esclusa dalla procedura di abbinamento ed esaminerà i candidati che hanno effettuato il tirocinio nella circoscrizione di Bolzano.

Art. 3 (Pubblicità delle sedute di esame)

1. La pubblicità delle sedute di esame che si svolgono con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 è garantita dalla possibilità di collegamento in contemporanea per l’intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi che ne facciano richiesta all’Amministrazione nel limite di 40 partecipanti.
2. Resta ferma la facoltà per il presidente della sottocommissione d’esame di ammettere ulteriori partecipanti, salvo che ciò pregiudichi la funzionalità del collegamento telematico. E’ sempre consentita la partecipazione degli ispettori nominati con decreto del Ministro della giustizia 25 marzo 2021.
3. L’aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza è gestita dal Presidente della commissione o da altro membro suo delegato.
4. All’orario previsto per l’inizio della seduta, il Presidente apre l’aula virtuale per le discussioni e aspetta un tempo non inferiore a cinque e non superiore a dieci minuti per consentire il collegamento del candidato da esaminare.
5. E’ vietata la audio-video registrazione della seduta con qualsiasi mezzo e di ciò il Presidente dà informazione prima dell’inizio dell’esame. Durante lo svolgimento della discussione il candidato deve mantenere attivi il microfono e la telecamera; nel corso dell’esame non può essere utilizzata la messaggistica istantanea della riunione. Le altre persone collegate, diverse dai membri della sottocommissione, devono invece disattivare i propri microfoni e telecamere. Al termine della discussione, i membri della commissione abbandonano l’aula virtuale usata per l’esame e si ritirano in camera di consiglio utilizzando una diversa aula virtuale per decidere il voto da attribuire al candidato. All’esito della deliberazione, i commissari si ricollegano all’aula virtuale usata per la discussione e comunicano l’esito della prova.
6. La pubblicità della seduta relativa alla seconda prova orale, qualora essa si svolga in presenza, è garantita mediante l’accesso e la permanenza nei locali all’uopo adibiti dei candidati e di altri soggetti, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di accesso e permanenza ai locali, disciplinati nel presente decreto e delle disposizioni impartite dal Capo dell’Ufficio giudiziario ove si svolge la prova. Qualora la seconda prova orale si svolga con modalità di collegamento da remoto trovano applicazione le disposizioni dei commi che precedono.

Art.4 (Accesso e permanenza nelle sedi. Prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19)

1. Nei locali adibiti allo svolgimento delle prove mediante collegamento da remoto, l’accesso è consentito esclusivamente ai candidati e al personale amministrativo incaricato dello svolgimento delle funzioni di segretario e dei compiti di vigilanza.
2. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 15 minuti prima dell’orario di convocazione e dovrà lasciare la sede subito dopo la conclusione dell’esame.
3. Il candidato deve indossare, durante la permanenza nei locali, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che non presenti patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi ed è tenuto a rispettare il distanziamento di almeno due metri (compreso lo spazio di movimento) da altri soggetti. Nel corso della discussione il candidato, considerate le condizioni ambientali, può essere autorizzato dal Presidente della sottocommissione a rimuovere il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
4. Per l’espletamento della prima prova orale il candidato può portare con sé una penna di propria dotazione.
5. Non sarà consentito l’accesso ai locali di esame ai candidati che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5° o sintomatologia compatibile con l’infezione da COVID-19.
6. Nel caso in cui al candidato sia inibito l’accesso al luogo di esame per le ragioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto legge 13 marzo 2021 n. 31.
7. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi e prescrizioni derivanti dalle disposizioni emanate per la prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID‐19 vigenti al momento della prova di esame.
Art. 5
(Modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione)
1. Il candidato che non intenda sostenere le prove d’esame deve procedere a formalizzare la rinuncia alla domanda di ammissione, collegandosi al sito internet del Ministero della giustizia, “www.giustizia.it”, alla voce “Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni” e accedendo al sistema usando le credenziali già in suo possesso.
2. La rinuncia alla domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l’apposito modulo (FORM) entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Dopo aver completato l’inserimento e la conferma dei dati, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf, “rinuncia alla domanda di partecipazione”. Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo.

Art. 6 (Modalità di comunicazione della opzione delle materie)

1. Per esprimere l’opzione per le materie di esame prescelte per la prima e per la seconda prova orale, il candidato deve accedere all’area personale indicata dall’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, usando le credenziali in suo possesso, compilando l’apposito modulo.
2. La mancata comunicazione delle materie prescelte per la prima e per la seconda prova orale entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto verrà considerata quale rinuncia alla domanda di partecipazione.

Art. 7 (Durata della seconda prova orale)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, primo periodo del decreto legge 13 marzo 2021, n. 31, l’effettiva durata della seconda prova orale deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità.

Art. 8 (Rimodulazione e nomina delle commissioni)

1. La rimodulazione delle composizioni delle commissioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021 e la nomina delle ulteriori sottocommissioni d’esame ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 31 del 2021, sono disposte in conformità al successivo allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto e del quale verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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