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Mobilità: Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti comune e lingua nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio

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master in project managementLa tabella titoli della mobilità prevede l’attribuzione di un punteggio per la continuità del servizio svolto nella medesima scuola. In questo articolo ci occupiamo della domanda di mobilità volontaria in quanto regole diverse vigono per e graduatorie interne d’istituto e per i trasferimenti d’ufficio.
In particolare, la voce C della tabella di valutazione dei titoli prevede che:

Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica”.

Punti 6

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio    2 punti

oltre il quinquennio     3 punti
Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.

Tale punteggio spetta quindi a condizione che il docente abbia prestato senza soluzione di continuità servizio per almeno 3 anni nelle stessa scuola di attuale titolarità oppure di precedente incarico triannale (nel caso dei docenti titolari su ambito) o nella scuola di servizio (per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno – DOS) e per i docenti di religione cattolica.
Pertanto al docente che abbia prestato servizio per almeno 3 anni nella stessa scuola spettano 6 punti, mentre al docente che abbia svolto servizio per almeno quattro anni spettano 8 punti (6+2). Al docente che abbia svolto servizio nella stessa scuola per 7 anni spettano invece 16 punti (6 punti + 4 punti + 6 punti). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.
Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio di continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
Pertanto il servizio deve essere stato svolto nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver ottenuto assegnazione provvisoria/trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali) che interromperebbe la continuità, a meno che non si tratti, nei soli casi dei trasferimenti, di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell’ottennio. L’utilizzazione invece non interrompe la continuità didattica.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso:

  • Di assenze per motivi di salute
  • Di assenze per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01,
  • Di servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali),
  • Di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.
  • Di esoneri sindacali,
  • Di aspettative sindacali ancorché non retribuite
  • Di incarico della presidenza di scuole secondarie
  • Di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici
  • Di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso
  • Di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306,
  • Di servizio prestato nelle scuole militari nonché
  • Di periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15.
  • L’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea
  • Di fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.

DOCENTE SOVRANNUMERARIO
Non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Invece l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.
Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

UTILIZZAZIONE
Il punteggio spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.

Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

SCUOLA PRIMARIA (POSTI COMUNE E POSTO DI LINGUE)
Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio

DICHIARAZIONE PERSONALE (MODELLO F)
La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio deve essere attestata dall’interessato con apposita dichiarazione personale attraverso la compilazione del modello F.

PERSONALE DOS E DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010.

DOCENTI TITOLARI SU POSTI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ETà ADULTA
Per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell’assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei C.P.I.A.

DOCENTI TITOLARI IN CORSI SERALI
Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 13, titolo I, punto II), – Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio del presente contratto.

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
Nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione fra scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità e al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione.

Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo

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