da infodocenti – In questi giorni si stanno producendo le domande di mobilità e molte scuole stanno facendo compilare ai docenti le schede utili a stilare la graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei perdenti posto. Tra le varie voci, quella che spesso genera equivoci ed errori e quella dei 10 punti di bonus.
Si deve fare riferimento al CCNI 2019/20 -2021/22 e alla tabella titoli che recita:
“A coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di 10 Punti”
la nota 5 ter precisa che per acquisire questo punteggio è sufficiente un triennio compreso tra l’anno scolastico 2000/2001 e 2007/2008. A partire dall’a.s. 2007/08 il bonus non si perde a seguito di:
- domanda di trasferimento interprovinciale
- domanda condizionata
- domanda di trasferimento nella scuola primaria, all’interno dello stesso circolo tra posto comune e posto lingua
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell’ottennio previsto dall’art. 13 del CCNI
- Ottenimento trasferimento con domanda volontaria o passaggio
- Assegnazione provvisoria
Una volta acquisito il punteggio, la sola presentazione della domanda, senza ottenimento del trasferimento non comporta la perdita del punteggio.
Quindi il punteggio di bonus è stato acquisito solo tra l’anno scolastico 2000/01 e quello 2007/08. Si deve essere rimasti per un triennio nella stessa scuola, una volta ottenuto il trasferimento a seguito di una domanda volontaria o l’assegnazione provvisoria lo si perde.