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10 punti di bonus: a chi spetta nella mobilità e nelle graduatorie interne?

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master in project managementda infodocenti – In questi giorni si stanno producendo le domande di mobilità e molte scuole stanno facendo compilare ai docenti le schede utili a stilare la graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei perdenti posto. Tra le varie voci, quella che spesso genera equivoci ed errori e quella dei 10 punti di bonus.

Si deve fare riferimento al CCNI 2019/20 -2021/22 e alla tabella titoli che recita:

“A coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di 10 Punti”

la nota 5 ter precisa che per acquisire questo punteggio è sufficiente un triennio compreso tra l’anno scolastico 2000/2001 e 2007/2008. A partire dall’a.s. 2007/08 il bonus non si perde a seguito di:

  • domanda di trasferimento interprovinciale
  • domanda condizionata
  • domanda di trasferimento nella scuola primaria, all’interno dello stesso circolo tra posto comune e posto lingua
  • domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell’ottennio previsto dall’art. 13 del CCNI

Si perde a seguito di:preparazione testi medicina

  • Ottenimento trasferimento con domanda volontaria o passaggio
  • Assegnazione provvisoria

Una volta acquisito il punteggio, la sola presentazione della domanda, senza ottenimento del trasferimento non comporta la perdita del punteggio.

Quindi il punteggio di bonus è stato acquisito solo tra l’anno scolastico 2000/01 e quello 2007/08. Si deve essere rimasti per un triennio nella stessa scuola, una volta ottenuto il trasferimento a seguito di una domanda volontaria o l’assegnazione provvisoria lo si perde.

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