da tecnicadellascuola – Tutti i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2020, a prescindere dalle graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 e per ogni ordine e grado di istruzione non potranno partecipare per ben cinque anni né alla mobilità territoriale, né a quella professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e neanche alle successive operazioni di mobilità annuale (Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali).
La disposizione di cui sopra già prevista dal DL 126/2019 come convertito in legge dalla legge n 159/19, è stata confermata dalla recente O.M. n. 106 del 29/3/2021 (Mobilità), dove però si specifica che sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero e che la disposizione in questione non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico. Si precisa, altresì che ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.
Ne consegue che soltanto dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Tuttavia alcuni docenti non sono soggetti al vincolo di permanenza quinquennale, vediamo chi sono:
- docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità;
- docenti beneficiari della precedenza di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, purché le situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle GaE;
- docenti che hanno partecipato alle immissioni in ruolo straordinarie disposte sui posti corrispondenti ai pensionamenti quota 100 che si sono liberati dopo il 1° settembre 2019, che avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020.
Tali docenti potranno partecipare alla mobilità per l’anno scolastico 2021/22, ad eccezione dei docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (ex FIT).