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Personale con incarichi ex art. 36 C.C.N.L: perdita della titolarità al quarto incarico e mobilità

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università telematicaL’art. 36 del CCNL comparto scuola permette ai docenti già in ruolo di:

Accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.

Come precisato dalla norma è possibile accettare solamente supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola e solamente supplenze annuali (30 giugno o 31 agosto). Infatti, l’ARAN ha precisato con nota n. 386 del 26 febbraio 2004 che non rileva il fatto che il posto sia semplicemente disponibile (30 giugno) o sia vacante e disponibile (31 agosto). Lo scopo, infatti, è quello di tutelare la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo organizzativo e didattico.ricorso ata valutazione servizio presso enti professionali

Si ricorda, inoltre, quanto richiamato nella nota AOODGCASIS 2619 del 07-11-2017, avente per oggetto “Nuova gestione a SIDI delle aspettative art. 36 e 59 del CCNL e dei relativi incarichi a tempo determinato”, con la quale si forniscono indicazioni alle segreterie per la gestione delle aspettative suddette, da inserire al SIDI tramite l’apposita funzione disponibile nella categoria “Aspettative al percorso Fascicolo Personale Scuola -> Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola -> Variazione di stato giuridico -> Assenze.”

Le scuole devono inserire i periodi di aspettativa utilizzando i codici:

  • P053, in caso di docente che assumerà servizio a tempo determinato in diverso ordine o grado di istruzione;
  • P054 in tutti gli altri casi di personale che assumerà servizio a tempo determinato nell’ambito del Comparto Scuola (in altro profilo professionale).

Le scuole che dispongono gli incarichi a tempo determinato al personale in aspettativa devono inserire, dal canto loro, i dati degli incarichi medesimi:

  • codice servizio (N02 annuale, N11 fino al termine delle attività, N05 Incaricato di religione, N27 Incaricato di religione senza ricostruzione carriera);
  • codice scuola;
  • profilo professionale o ordine scuola / classe di concorso.

MANTENIMENTO DELLA SEDE DI TITOLARITÀ PER 3 ANNI
La norma prevede il mantenimento per 3 anni, anche non consecutivi, della sede di titolarità. Ciò significa che il docente di ruolo potrà accettare incarichi anche per più di 3 anni ma in tal caso perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.

Pertanto, come precisato dalla nota n. 1116 dell 22 gennaio 2008, il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità. In mancanza di tale domanda, gli interessati saranno trasferiti d’ufficio con punti 0,00.

Sul punto si veda la nota dell’USP di Bologna n. 1542 del 14.03.2012 dove si afferma che:

si ricorda che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre annianche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazionedi incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità”.

Il CCNI mobilità prevede che, i docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere una titolarità definitiva. Si tratta quindi di uno dei casi in cui il docente deve obbligatoriamente presentare domanda di mobilità al fine di riottenere l’assegnazione della sede di titolarità.
In caso di mancata presentazione della domanda di mobilità tali docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.

IL TRATTAMENTO GIURIDICO DEL DOCENTE CHE USUFRUISCE DELL’ART. 36 CCNL
L’accettazione di un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 CCNL comporta per i docenti l’applicazione del regime contrattuale previsto dal contratto per i docenti a tempo determinato. Ne consegue che:

  1. il docente avrà diritto allo stesso stipendio previsto per i docenti con contratto a tempo determinato con la conseguenza che sarà riconosciuto lo stipendio corrispondente alla prima fascia stipendiale. Infatti, per la durata della supplenza, il docente non usufruirà della retribuzione prevista per i docenti di ruolo (che tiene conto, della fascia stipendiale di appartenenza).
  2. il trattamento giuridico delle ferie, dei permessi e delle assenze sarà quello del personale supplente: quindi il primo mese sarà retribuito al 100%, altri due mesi saranno retribuiti al 50% e altri 6 mesi senza assegni.
  3. si avrà diritto all’eventuale completamento d’orario ai sensi dell’art. 4 del Regolamento supplenze sia per la stessa classe di concorso sia per altra classe di concorso nei limiti previsti dal regolamento suddetto.
  4. Se la supplenza è al 30 giugno, il docente dovrà rientrare in servizio il 1° di luglio. Nel caso di supplenza al 31 agosto, evidentemente il docente rientrerà in servizio il 1 di settembre.
  5. Salvo che il relativo CCNI mobilità (che com’è noto viene negoziato di anno in anno) preveda diversamente, i docenti che in aspettativa per svolgere incarichi a tempo determinato possono presentare regolarmente le domande di mobilità e assegnazione provvisoria nel rispetto dei requisiti e delle modalità indicate dal relativo contratto.


CCNI Mobilità 2017\2018
CCNL Comparto scuola
Nota n. 386 del 26 febbraio 2004 ARAN
Nota n. 1116 dell 22 gennaio 2008
Nota del 9 ottobre 2013 n. 10555
O.M. 60 2020
USP di Bologna n. 1542 del 14.03.2012


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