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Mobilità: non viene valutato il concorso 2018 per abilitati

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università telematicada obiettivoscuola – Nelle operazioni di mobilità è prevista l’attribuzione di 12 punti per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.
Il CCNI mobilità valido per gli anni scolastici 2019\2020, 2020\2021 e 2021\2022 chiarisce che sono:

ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione, sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 2018“.

Dunque non vengono considerati i concorsi riservati né i concorsi banditi ai sensi del DDG 85/2018. In particolare, non viene considerato il concorso per abilitati, bandito ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 59/2017 e dal successivo DDG 85/2018 e ciò per la semplice ragione che trattasi di un concorso riservato ai docenti abilitati e per il quale non era prevista una soglia minima per il superamento dello stesso.

CCNI mobilità triennio 2019\2020, 2020\2021 e 2021\2022

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