La circolare supplenze per l’anno scolastico 2021\2022 nel paragrafo dedicato alle disposizioni in merito di contenziosi prevede che:
Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note”.
L’Ambito territoriale di Avellino con la nota n. 1412 del 30 marzo 2021 ha fornito chiarimenti in merito alla traslazione dei docenti dalla prima alla seconda fascia GPS, a seguito di un provvedimento cautelare favorevole il cui esito è stato recentemente ribaltato o dal TAR, in sede di merito, o dal Consiglio di Stato in sede di Appello.
Sulla base della suddetta norma, infatti, gli uffici competenti devono precedere all’ esclusione dei docenti interessati dalla 1° fascia e, consequenzialmente, se in possesso di titolo idoneo, procedere alla collocazione degli stessi in seconda fascia, se in possesso del relativo titolo di studio.
Per quanto sopra esposto, al fine di procedere alla traslazione dalla prima alla seconda fascia, i docenti interessati dovranno far prevenire allo scrivente ufficio un istanza (indirizzata a gennaro.corso@istruzione.it) nella quale indicare il diploma di cui sono in possesso che costituisce titolo valido per l’inserimento in II fascia allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.