ART. 13 COMMA 1 PUNTO VIII CCNL MOBILITÀ 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia letto domicilio”.
Pertanto, al docente coniuge convivente del personale militare (o categoria equiparata) viene riconosciuta, nelle operazioni di trasferimento, la precedenza sia nei trasferimenti provinciali, sia in quelli interprovinciali (non nei movimenti comunali della fase I), limitatamente alla provincia nel cui Comune sia stato trasferito il coniuge e purché la prima preferenza espressa nel modulo di domanda si riferisca a tale comune in cui il coniuge è stato trasferito d’autorità.
In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili occorre indicare come prima preferenza il comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.
COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI NON SI ESPRIMA CORRETTAMENTE LA PRIMA PREFERENZA
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.
La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
In altri termini la domanda sarà presa in considerazione ma viene meno il diritto ad usufruire della precedenza
ART. 13 COMMA 1 PUNTO VIII CCNL MOBILITÀ 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell’OM che regola i trasferimenti. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini.
Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria”.
La precedenza in questione non opera nella mobilità professionale (passaggi di cattedra o di ruolo) né nei movimenti della I fase (la fase comunale). Non opera, inoltre, quando il coniuge del docente non sia stato trasferito d’ufficio ma a domanda volontaria.
Inoltre, qualora il coniuge venga trasferito successivamente alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di mobilità, i docenti in questione potranno presentare domanda oltre i termini ma comunque non oltre le scadenze indicate per ogni ordine e grado di scuola, dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità.
Decorso tale termine, il docente non potrà più presentare domanda di mobilità e le suddette esigenze di ricongiungimento potranno essere considerate solamente in sede di domande di assegnazione provvisoria.
LA LEGGE 266 DEL 1999
Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu’ vicina“.
Il legislatore ha quindi previsto due modalità per consentire il ricongiungimento del dipendente pubblico, coniuge di militare trasferito di autorità:
a) il trasferimento che «può avvenire d’ufficio, se attuato nell’interesse dell’amministrazione, o su domanda, se nell’interesse del dipendente, ed ha carattere di definitività»;
b) il comando o il distacco che hanno natura eccezionale e temporanea e prevedono che il dipendente resti nella pianta organica dell’amministrazione di provenienza, istituti normalmente utilizzati nell’interesse dell’Amministrazione ma che tuttavia, in base alla norma impugnata, vengono eccezionalmente applicati nell’interesse del dipendente.
LA CONVIVENZA FRA CONIUGI
La prima condizione imposta dalla norma è la convivenza tra coniugi. Infatti, poiché la ratio della norma è quella di attenuare i continui disagi connessi ai repentini trasferimenti cui il militare può essere soggetto, è necessario che all’atto del trasferimento, il coniuge dello stesso sia con lui convivente (Consiglio di Stato, sez. IV, 07/05/2007, n. 1974). Per l’INPS (messaggio n. 19583 del 2.9.2009) con il termine “convivenza” si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
A CHI SPETTA LA PRECEDENZA
La precedenza in parola spetta al coniuge convivente del personale militare. Con successive disposizioni (legge 402/87, legge 266/99, legge 86/2001) i benefici sono stati estesi ai coniugi del personale in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia, degli ufficiali e sottoufficiali piloti di complemento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Anche per le operazioni di assegnazione provvisoria, l’art. 8 punto VI del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, prevede la precedenza per il coniuge convivente del personale militare.
I docenti in questione vantano non solo una precedenza ma un diritto all’assegnazione anche in assenza di disponibilità di posti.
Come previsto dall’art. 8 del CCNI nonché dalla FAQ n. 1 emanata dal MIUR in occasione delle operazioni di assegnazione provvisorie e utilizzi del 2017\2018, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante provvedimento di messa a disposizione in una scuola della sede di servizio del coniuge (utilizzata a disposizione), tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n.181 del 19.2.1994. La destinazione in scuola viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
Pertanto, in caso di mancata assegnazione provvisoria, la norma prevede l’utilizzazione a disposizione in una scuola del comune di servizio del coniuge lasciando all’ambito territoriale discrezionalità nella scelta della scuola all’interno del comune di servizio del coniuge. L’assegnazione in scuole di diversi comuni potrebbe avvenire solo se nel comune di servizio del coniuge, non fossero presenti scuole in cui prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
FAQ n. 1 del MIUR 2017\2018 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZI
D. Il personale coniuge o parte dell’unione civile convivente del personale militare trasferito d´autorità che fruisce della precedenza, qualora non ottenga assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, può essere impiegato anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione?
R. Sì. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, può essere disposto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza”.
CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019\2022
La legge 266 del 1999
da obiettivoscuola