CONSULTAZIONE DELLE GRADUATORIE
Secondo l’art. 9 del DM 50 del 3 marzo 2021, le istituzioni scolastiche devono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle graduatorie e di convocazione che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione degli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) se totalmente inoccupati;
b) se parzialmente occupati in quanto ancora aventi diritto al completamento orario;
c) anche se occupati, se non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, che hanno quindi la facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
Per l’affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna istituzione scolastica, all’atto della stipula del contratto con il supplente e della presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di acquisire a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
L’utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
CONVOCAZIONI DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Secondo l’art. 10 del DM 50 del 3 marzo 2021, le scuole, previo ricorso alla consultazione delle graduatorie attraverso la procedura informatica, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
L’utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda l’indirizzo di posta elettronica (PEO o PEC).
L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
- i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione e pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da part degli aspiranti
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:
- l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
Nei casi in cui, per qualunque motivo, l’utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell’articolo 9 del DM 26 giugno 2008, n. 9, ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo. In particolare, si potrà fare ricorso al mezzo telefonico, sia fisso che mobile che però deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta
DIRITTO AL COMPLETAMENTO ORARIO
Come dispone il DM n. 430 del 13 dicembre 2000, l’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo. Il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.
Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
Qualora non fosse possibile completare l’orario, per incompatibilità organizzative, è consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi (Nota 0037856 del 28 agosto 2018), punto confermato anche dalla Circolare supplenze 2020\2021.