Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 con cui è indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021\23.
Anche nelle graduatorie di terza fascia operano i titoli di preferenza ovvero quei titoli che, a parità di merito e di titoli, danno la preferenza alcune categorie di cittadini che sono indicati all’art. 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. I titoli di preferenza sono indicati nell’ordine previsto dalla norma che ha valore gerarchico. Questo significa che, a parità di punteggio, chi è in possesso del titolo di preferenza indicato al punto 1) prevale su chi ha altri titoli di preferenza gerarchicamente inferiori.
Tra i vari titoli di preferenza vi è il fatto di avere dei figli a carico.
Chi può barrare la preferenza per i figli a carico?
L’art. 5 comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 al punto 18 prevede, tra i titoli che attribuiscono preferenza a parità di merito e di titoli nei concorsi, il numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.
Come precisato dal DM 50 del 3 marzo 2021,
i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell’anno 2020 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione di un reddito complessivo superiore a 4.000 euro, per i figli di età inferiore a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro per i figli che abbiano oltrepassato tale limite di età”.
La definizione di “figlio a carico” dunque non è di tipo fiscale ma fa riferimento al nucleo familiare. Il figlio è da considerarsi a carico se il figlio fa parte del nucleo familiare e non è possiede un reddito autonomo a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista fiscale, lo stesso sia a carico di uno o due genitori.
Il punto era stato già chiarito dalla FAQ n. 8 emandata dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità secondo cui sono considerati a carico i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) – indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito – che nell’anno fiscale antecedente hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a alla suddetta soglia, al lordo degli oneri deducibili.
Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità Concorso pubblico (si veda FAQ n. 8)
Faq MIUR Concorso DSGA
da obiettivoscuola