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Graduatorie ATA: controllo dei titoli, dichiarazioni mendaci ed esclusione dalle graduatorie

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domanda ata 2021da obiettivoscuola – Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 con cui è indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021\23.

La domanda si presenta in modalità telematica tramite POLIS Istanze On Line.

Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall’aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo.

A tal riguardo l’art. 75 del DPR 445/2000 prevede che:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioneil dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

L’art. 76, comma 1, prevede che:

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaciforma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Inoltre, il comma 4 prevede che: università telematica

Se i reati indicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.

Come precisa il DM 50 del 3 marzo 2021, l’aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l’utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.

 

CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI DEGLI ASPIRANTI

I controlli delle dichiarazioni degli aspiranti sono effettuati nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

DECRETO DI CONVALIDA O DI RETTIFICA
All’esito dei controlli il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l’esclusione, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante.

Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all’aspirante e alle scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione dell’istanza.

Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.

 

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

L’Amministrazione scolastica dispone l’esclusione degli aspiranti che:

  1. risultino privi di qualcuno dei requisiti indicati agli art. 2 e 3 (requisiti di accesso e requisiti generali di ammissione)
  2. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale
  3. abbiano presentato domanda di inserimento\aggiornamento per più province

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

SERVIZIO PRESTATO IN ASSENZA DEL TITOLO DI ACCESSO O SULLA BASE DI DICHIARAZIONI MENDACI

Conseguentemente alle suddette determinazioni, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

 

COSA SI INTENDE PER DICHIARAZIONE MENDACE?
Per dichiarazione mendace si intende una dichiarazione che non corrisponde a verità. Ad esempio, si dichiara il falso quando si dichiara un titolo che non si possiede realmente (es: un titolo di accesso non realmente posseduto) o quando si dichiara un servizio che non è stato svolto realmente. Più in generale, si dichiara il falso quando si dichiara un requisito\titolo che realmente non si possiede.
Vedi Avviso USP Lecce

COSA NON È UNA DICHIARAZIONE MENDACE
Non costituisce falsa dichiarazione, dichiarare titoli effettivamente posseduti che si rivelino poi non valutabili. Quindi, quando si è realmente in possesso di un titolo la cui valutabilità è dubbia, non costituisce falsa dichiarazione l’averlo dichiarato (in tal senso si veda la FAQ Ufficiale n. 19 Concorso 2018 Ministero dell’Istruzione). In questi casi può essere particolarmente utile la sezione NOTE che può essere utilizzata per qualsiasi precisazione o dichiarazione titoli che non possa essere indicata nei campi previsti del modello di domanda.

VEDI IL DM 50 DEL 3 MARZO 2021

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