Il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021, all’articolo 2, comma 3, prevede che:
l’aspirante, incluso nelle graduatorie provinciali permanenti (c.d. graduatorie 24 mesi) o graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l’inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto”.
Pertanto chi è già inserito nelle graduatorie permanenti (c.d. graduatorie 24 mesi) o graduatorie/elenchi provinciali a esaurimento di un certa provincia e intende presentare domanda di terza fascia in altra provincia, potrà farlo presentando domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali e contestualmente fare domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di altra provincia.
Visto l’obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia, ciò dovrà avvenire contestualmente per tutti i profili per i quali l’aspirante è inserito (ad esempio, il docente inserito nelle graduatorie permanenti per i profili di CS e AA dovrà chiedere contestualmente il depennamento per entrambi i profili e il contestuale inserimento nelle graduatorie di terza fascia di un’altra provincia. Ciò perché non si può contestualmente essere inseriti nelle graduatorie di due province diverse, anche se per profili differenti).
Ai fini predetti l’aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l’apposita richiesta di depennamento nelle e segnalare, altresì, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.
L’istanza di depennamento determinerà la cancellazione dalle graduatorie/elenchi provinciali per tutti i profili per i quali si era inseriti nella provincia in cui si è chiesto, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia. La richiesta di depennamento, consente l’inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto. Solo successivamente, se e quando si saranno maturati i 24 mesi, si potrà fare domanda di inserimento nella graduatoria permanente di prima fascia della provincia di destinazione.
Invece, chi chiede il depennamento dall’elenco provinciale/graduatoria ad esaurimento di collaboratori scolastici (II fascia), per potersi inserire nelle graduatorie d’istituto di terza fascia di una diversa provincia, non potrà più chiedere l’inserimento nell’elenco provinciale/graduatoria provinciale poiché queste liste sono ad esaurimento e non ci si può più inserire neanche per provincia diversa.
Dal momento che il depennamento scatta solo nel momento di pubblicazione definitiva delle nuove graduatorie di terza fascia nella nuova provincia (a valere dal prossimo anno scolastico), l’aspirante può continuare ad accettare per quest’anno contratti a tempo determinato, sulla base delle graduatorie provinciali attualmente in vigore.
Il depennamento, quindi, non ha alcun effetto sui contratti in essere e l’aspirante conserva la possibilità di accettare supplenze fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella nuova provincia, rimanendo in servizio nella provincia di provenienza fino alla naturale scadenza del contratto eventualmente stipulato.
Come rileva la FLC CGIL, i rischi di un cambio di provincia vanno però valutati attentamente, poiché potrebbe non esserci la possibilità lavorare per almeno un anno (in molte province ci sono sufficienti aspiranti in I e II fascia). Si deve sperare che l’anno successivo sia bandito il concorso 24 mesi per tempo e potrebbe accadere che nella nuova provincia (per quanto nella 24 mesi), si sia in posizione non utile per le nomine annuali.