da ItaliaOggi Carlo Forte L’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 è giustificata. E non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. Lo prevede il comma 5, dell’articolo 31, del decreto legge Sostegni. La norma era attesa da tempo dal personale scolastico. Perché per questo genere di profilassi il contratto non prevede alcuna tipologia di permesso specifico. E quindi, per sottoporsi alla vaccinazione, che non è una necessità di tipo privato, ma una situazione direttamente collegata all’interesse pubblico, i docenti e i non docenti dovevano utilizzare un giorno di permesso per motivi personali oppure un giorno di malattia. L’utilizzo di quest’ultima forma di assenza, peraltro, comporta l’applicazione della trattenuta Brunetta. L’introduzione di un’assenza ad hoc, prevista direttamente dalla legge anche per i supplenti, ha sanato definitivamente la questione.