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Graduatorie terza fascia ATA, quando una domanda è nulla?

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L’art. 7 del Decreto Ministeriale n.50 del 3 marzo 2021, concernente l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA, riporta i casi in cui la domanda è considerata nulla e quindi gli aspiranti sono esclusi dalla procedura.

Università
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La scuola indicata per la gestione della domanda, incaricata di effettuare i relativi controlli, dispone l’esclusione degli aspiranti che:

  • risultino privi di qualcuno dei requisiti previsti (titolo di studio d’accesso e requisiti generali)
  • abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.

Lo stesso art. 7 spiega inoltre che la presentazione di domande per più province comporta, oltre all’esclusione dalla procedura in questione, anche l’esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l’inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l’aspirante sia inserito.

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Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa.

Ad ogni modo, tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.

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