da orizzontescuola – Il personale docente di ruolo ha diritto, nel corso dell’anno scolastico, a 3 giorni di permesso retribuiti per motivi personali o familiari.
Permessi per motivi personali o familiari
E’ l’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007 (confermato dal Contratto 2016-18) a prevedere quanto detto all’inizio:
Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione…
I motivi, per i quali si chiedono i tre giorni, non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico.
Il dipendente, considerato che la norma prevede l’autocertificazione, è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
Ferie come motivi personali o familiari:
Oltre ai 3 giorni suddetti, il personale docente di ruolo può usufruire dei 6 giorni di ferie come motivi personali o familiari, senza dunque la necessità di trovarsi un sostituto. Così detta sempre il summenzionato articolo 15/2:
… Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
I summenzionati giorni di permesso (3+6) sono retribuiti e quindi validi ai fini dell’anzianità di servizio.
Permessi personale non di ruolo
Per i motivi suddetti (personali o familiari) al personale docente non di ruolo sono attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni.
I suddetti giorni, essendo non retribuiti, interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.
Qui le Faq del prof. Pizzo