Tribunale di Pavia – Sentenza n. 80/2021 del 17.03.2021
ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI RETTIFICA PUNTEGGIO PERSONALE ATA GRADUATORIE D’ISTITUTO – IMPUGNAZIONE RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO COME COLLABORATORE SCOLASTICO – CONDANNA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE A RISARCIRE ALLA RICORRENTE IL DANNO QUANTIFICATO IN MISURA PARI ALLE RETRIBUZIONI CHE PARTE RICORRENTE AVREBBE PERCEPITO DAL GIORNO DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO – RICONOSCIMENTO AI FINI ECONOMICI E NON GIURIDICI PER IL PRECEDENTE SERVIZIO PRESTATO IN ISTITUTO PARITARIO, PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DELLO STESSO ISTITUTO
Una collaboratrice scolastica, assistita dal noto Cassazionista Avv. Giuseppe Versace e dall’Avv. Vincenzo Talia, potrà finalmente vedersi riconosciuto e valutato il periodo svolto presso l’Istituto Paritario, per i periodi A.S. 2014/2015 e 2015/2016. Lo ha stabilito il Tribunale di Pavia – Sez. Lavoro, che in tempi brevi, con Ordinanza, emessa dal Giudice Dott.ssa Donatella Oneto, ha accolto il ricorso cautelare, proposto dalla C.S., che in data 13.12.2018, durante il contratto di lavoro, si è visto negare dall’Amministrazione scolastica, la valutazione ai fini giuridici degli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, svolti presso l’Istituto Paritario.
Ciò perché l’Istituto in questione aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali come previsto per legge.
Il Giudice Dott.ssa Oneto, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, disponendo che: “Il ricorso e è fondato e va accolto nei limiti di seguito evidenziati. L’omesso versamento dei contributi da parte dell’istituto Paritario … non è imputabile alla ricorrente che non deve rispondere del comportamento illecito della scuola ove ha prestato servizio retribuito. Il MIUR ha contestato soltanto genericamente il certificato che attesta l’effettiva esecuzione del servizio e di tale contestazione il Giudice non tiene pertanto conto.
Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità del decreto n. … del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villanterio di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n. … in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell’IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018. Sussistendo i presupposti per l’accoglimento della domanda proposta in via cautelare va pertanto ordinato ai convenuti, ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto pari incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto in data 19/09/18 con ogni conseguenziale provvedimento. Il Miur va condannato a risarcire alla parte ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (14 /12 /18) sino alla scadenza del contratto (30/96/2019), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Pertanto Dichiara per la causale di cui in motivazione l’illegittimità del decreto n. 0008807 del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villanterio di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n.0008703 in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell’IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018 e conseguentemente Ordina ai convenuti ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2019 con ogni conseguenziale provvedimento. Condanna Il Miur va condannato a risarcire alla parte ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (14 /12 /18) sino alla scadenza del contratto (30/96/2019), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Condanna Il Miur a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio”.
Avv. Giuseppe Versace