da tecnicadellascuola – Con riferimento alle assenze per malattia dovute ad eventuali postumi da vaccino anti-covid è fuorviante parlare di “trattenuta”, perché il mancato pagamento riguarda la prestazione non effettuata. Lo precisa la Funzione Pubblica con un proprio comunicato, sottolineando anche che “le segnalazioni, al momento, sono arrivate soltanto dal mondo della scuola. Da medici, infermieri, forze dell’ordine e altro personale pubblico vaccinato non è giunta alcuna segnalazione“.
Il Dipartimento di Renato Brunetta fa anche alcune ulteriori precisazioni:
1) la norma (articolo 71, comma 1, della legge 133/2008), in vigore da 13 anni e dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2012, non colpisce lo stipendio degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici, ma esclusivamente gli emolumenti accessori legati alla produttività e alla presenza in servizio. Per gli insegnanti il mancato pagamento dell’accessorio per le assenze per malattia è stimato tra i 5 e i 9 euro lordi al giorno;
2) la norma non si applica alle malattie con durata superiore a 10 giorni né alle malattie legate a ricoveri, day hospital, infortuni, terapie salvavita.
In arrivo un permesso ad hoc
Il DFP comunica inoltre che è in corso di perfezionamento una norma per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la donazione del sangue.