TITOLI NECESSARI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
Il Regolamento emanato con DPR 81 del 20 marzo 2009 ha previsto che, nella scuola primaria l’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati devono partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione.
Fino alla conclusione del piano di formazione sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.
CHI SONO GLI INSEGNANTI SPECIALIZZATI
I docenti specializzati sono docenti che, oltre al possesso dell’abilitazione specifica nella scuola primaria, sono in possesso di un titolo di idoneità all’insegnamento della lingua inglese. Si tratta quindi di docenti in possesso del diploma magistrale o della laurea in scienze della formazione primaria che insegnano le varie discipline assegnate e tra queste anche la lingua inglese in un numero di classi limitate (una, due o tre classi a seconda delle modalità organizzative previste dal Collegio Docenti e comunque deve trattarsi dello stesso numero di classi che sono previste per tutti gli altri docenti).
CHI SONO I DOCENTI SPECIALISTI
I docenti specialisti sono sempre insegnanti di scuola primaria, titolari su “posto di lingua” (posti che sono stati istituiti nell’ambito dell’organico della scuola primaria) che vengono assegnati di norma su non meno di 7\8 classi e per non meno di 18 ore settimanali (l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL). Possono richiedere tali posti i docenti in possesso di un titolo di idoneità alla lingua inglese.
CHI PUÒ INSEGNARE LINGUA INGLESE?
Secondo la nota 1 dell’art. 9 del CCNI sulla mobilità 2019\2020 valido per il successivo triennio, i titoli necessari per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria sono:
a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese
b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero
c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria
d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.
Si noti che non rientra tra i titoli indicati il mero possesso di una certificazione linguistica anche se rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero in quanto non si tratta di corsi “metodologici” (come, invece, indicato dalla nota 1) né di corsi organizzati “in servizio”. Il possesso di una certificazione linguistica potrà eventualmente determinare una riduzione del monte ore dei corsi di formazione da seguire.
LA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
La laurea in scienze della formazione primaria (SFP) rientra tra i titoli, indicati dall’art. 9 del CCNI mobilità, che attribuiscono l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria purché durante gli studi si siano sostenuti esami di lingua inglese. Come precisa la FAQ n. 23 per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 2014\2017 è sufficiente aver sostenuto anche un solo esame di lingua inglese durante il percorso di studio.
23) D.: Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare è sufficiente aver sostenuto un solo esame di lingua inglese nel corso di laurea in scienze della formazione primaria?
R.: Si. la Laurea in scienze della formazione primaria costituisce titolo idoneo per l’insegnamento nella scuola primaria con riferimento a tutte le aree disciplinari e gli insegnamenti in cui si articola il corso; pertanto, in relazione al superamento dell’esame d’inglese, è titolo valido anche per l’insegnamento della lingua straniera. (ex FAQ 43 del 30 maggio 2007)”.
SUPPLENZE SUI POSTI DI LINGUA INGLESE
L’art. 13 comma 17 dell’Ordinanza Ministeriale 60 del 2020 ha dettato disposizioni in merito al conferimento delle supplenze temporanee da graduatorie d’istituto nel caso di carenza di docenti titolari e\o in servizio che impartiscono l’insegnamento della lingua inglese. In particolare, secondo la Circolare Supplenze 2020\2021, qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnarle ai docenti titolari e\o in servizio nella scuola a causa della carenza di docenti in possesso dei requisiti per insegnare lingua inglese, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali (GPS) e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13 comma 17 dell’Ordinanza.
Tali supplenze saranno quindi disposte secondo l’ordine occupato nella relativa graduatoria scolastica agli aspiranti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;
- agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2 (Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 o diploma di laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12).
- agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;
- agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2019 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell’articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 ottobre 2018.
Pertanto nel caso in cui l’insegnamento della lingua inglese sia affidato a insegnanti specialisti esterni alle classi, le supplenze temporanee dovranno essere conferite agli aspiranti che presentano uno dei requisiti sopra elencati.
In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie di scuola primaria ai fini della lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli sopra indicati. L’aspirante dovrà fornire il titolo in suo possesso e l’istituzione scolastica verificherà, in sede di accettazione della nomina, il suddetto titolo.