TFA sostegno VI ciclo: secondo l’attuale normativa non è possibile partecipare alle selezioni per classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti. L’indicazione è stata fornita con Nota del Ministero del 13 agosto 2020. Tutti i requisiti di accesso.
Per quali classi di concorso non è più possibile partecipare alle selezioni
Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:
A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali;
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio. [nota Ministero 13 agosto 2020]
Requisiti di accesso
Per la scuola secondaria I e II grado
- abilitazione specifica per la classe di concorso oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica, oppure titolo equipollente ed equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
- gli ITP insegnanti tecnico pratici accedono con il solo diploma.
laurea + tre anni di servizio non è più requisito di accesso, era un requisito transitorio per l’a.a. 2018/19
N.B. La laurea deve avere tutti gli esami o CFU eventualmente richiesti dal Miur per accedere ad una delle classi di concorso dell’ordine di scuola richiesto.
I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.
Infanzia e primaria
- Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008)
- Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997)
Candidati con tre anni di servizio specifico
In base alla legge 41/2020 Accedono direttamente alle prove scritte i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all’80%).