QUALI SONO LE SCUOLE PARITARIE E NON PARITARIE
La legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell’articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall’ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate e pareggiate) sarebbero state ricondotte a due tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie.
SCUOLE NON PARITARIE
Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata, e sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio (Albi Regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27). L’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie è disposta, su domanda, dall’ufficio scolastico regionale competente per territorio.
La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni
costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.
Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.
Tali scuole devono sempre esplicitamente indicare il proprio status di non paritaria. Eventuali denominazioni che possono indurre in equivoco circa la natura della scuola debbono essere contestate dall’Ufficio scolastico regionale, anche, eventualmente, con apposita segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
Il venir meno di queste condizioni comporta la cancellazione dall’elenco regionale.
LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE PRIVATE (NON PARITARIE)
Secondo quanto disposto dall’art. 15 comma 4 dell’O.M. 60/2020 sulle graduatorie provinciali e d’istituto, il servizio prestato nelle scuole private (non paritarie) è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici (similmente a quanto previsto in precedenza).
Analogamente viene valutato allo stesso modo anche il servizio d’insegnamento prestato antecedentemente all’anno 2000, in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata.
Tale servizio non si valuta, invece, di norma nei concorsi dove si valuta esclusivamente il servizio svolto nelle scuole statali, paritarie e nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione nei centri di formazione professionale.
DIFFERENZA FRA SCUOLE PRIVATE E CENTRI STUDIO
Le scuole private, pur non avendo richiesto o ottenuto la parità, sono pur sempre scuole che presentano un piano dell’offerta formativa elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti e un progetto educativo della scuola, adottato in armonia con i principi costituzionali e, se soddisfano questi requisiti, sono iscritte negli elenchi regionali aggiornati ogni anno.
Dalle scuole private vanno tenuti distinti i centri studio che organizzano corsi non riconducibili agli ordinamenti vigenti, ripetizioni private o si occupano della preparazione esami universitari. In questo caso non si può parlare propriamente di “scuole private” e non spetta l’attribuzione del punteggio indicato al paragrafo precedente.
La previgente tabella titoli della terza fascia valida per il triennio 2017\2020, diversamente da quella della II fascia, prevedeva la valutazione, come altre attività d’insegnamento, di ogni altra attività di natura prettamente didattica svolta presso “corsi di insegnamento nel settore dell’infanzia, primario, secondario e artistico“. Tale espressione, per la verità molto fumosa e suscettibile di diverse interpretazioni, consentiva, la valutazione del servizio svolto nei centri studio come altre attività di insegnamento nella misura in cui il centro studi si occupasse di corsi di insegnamento relativi all’infanzia, primaria, secondaria o artistica. Quando invece il centro studi si occupava della preparazione degli esami universitari, era comunque da escludersi qualsiasi tipo di valutazione.
Tali attività venivano valutate per un punteggio massimo di 3 punti l’anno (1/4 del punteggio previsto per il servizio specifico). Le nuove tabelle titoli, allegate all’O.M. 60/2020 non prevedono più la valutazione delle “altre attività d’insegnamento”, ragione per cui il servizio prestato nei centri studio non è in ogni caso valutabile.
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27
DECRETO 29 novembre 2007, n. 263