Graduatorie ATA terza fascia: il controllo del punteggio è sempre un momento molto delicato. Sono purtroppo numerosi i casi di licenziamento a causa di errore nel titolo di accesso. Questione diversa se la rettifica riguarda un titolo diverso da quello di accesso. In questo caso infatti c’è sì la rettifica del punteggio, ma il servizio prestato è valido anche a fini giuridici e non solo economici.
Una nostro lettrice chiede:
Salve, avrei gentilmente bisogno di alcuni chiarimenti relativamente il servizio svolto come collaboratore scolastico con punteggio errato. La mia situazione è la seguente: sono iscritta nelle graduatorie di III fascia ATA dal 2011 e quest’anno a Gennaio per la prima volta sono stata convocata per una supplenza come collaboratore scolastico fino al 5 Giugno, a distanza di circa un mese dalla firma del contratto vengo contattata telefonicamente perchè in fase di convalida del punteggio la scuola non riesce a risalire all’ente dove nel 2002 avevo preso un titolo culturale, quindi mi viene chiesto se potevo girare un contatto o una mail per loro poter risalire a questo Ente che nel frattempo aveva chiuso e non esisteva più.
Da parte mia purtroppo non avevo nessuna copia di questo titolo culturale perchè smarrito durante un trasloco e non più trovato. Da una mia verifica personale(tramite uff.del lavoro) mi sono accorta che l’attestato che avevo conseguito era di coordinatore amministrativo (1,5 punti in AA) e che nell’inserimento per le graduatorie ATA il caf per errore mi aveva dichiarato una ECDL!
quindi dopo qualche giorno mi viene recapitato per email un decreto di rettifica punteggio con decurtazione di 0,30 punti per l’impossibilità da parte della scuola di verificare il possesso del titolo culturale ECDL di conseguenza il giorno successivo ricevo anche la risoluzione del contratto in autotutela dove viene specificato anche che Il servizio prestato dal… al… è riconosciuto ai soli fini economici e non ai fini giuridici pertanto non produce alcun effetto ai fini del punteggio.
Ora la mia domanda è questa, essendo il titolo di studio d’accesso valutato correttamente, e non essendoci dichiarazioni mendaci da parte mia ma soltanto un errore nel dichiarare un titolo culturale, la scuola non doveva valutare il servizio prestato sia ai fini economici sia ai fini giuridici e quindi produrre anche punteggio? in attesa di un vs. gentile riscontro porgo i miei Distinti Saluti
di Giovanni Calandrino – in questo caso considerato che, il titolo erroneamente valutato non è il titolo d’accesso né è stata prodotta nessuna dichiarazione mendace, per i motivi espressi il servizio prestato è pienamente valutabile ai fini giuridici, il riferimento normativo:
Art. 7 comma 7 D.M. 640/2017, indicazioni sulla valutabilità del servizio prestato:
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
Abbiamo affrontato spesso la tematica dei controlli dei punteggi da parte delle segreterie scolastiche e della necessaria “tempestività”