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Bonus baby-sitting: chi può richiederlo e modalità di erogazione. Non spetta a docenti e personale ATA

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preparazione testi medicinada oggiscuola.com – L’ultimo Decreto Legge contiene una serie di misure adottate per fronteggiare la diffusione del COVID-19 nel periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile.

In particolare, il Governo elenca, con questo documento, gli interventi di sostegno previsti per i lavoratori con figli minori che svolgano attività scolastiche a distanza o che si trovino in quarantena.

Si è già parlato in precedenza dei congedi parentali messi a disposizione dei lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda, invece, l’opzione dei bonus baby-sitting, il DL riporta quanto segue.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 € a settimana, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi cui al comma 1, i genitori di figli conviventi minori di 14 anni elencati di seguito:

  • I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
  • i lavoratori autonomi;
  • il personale del comparto sicurezza, difesa e  soccorso pubblico,  impiegato   per   le   esigenze   connesse   all’emergenza epidemiologica da  COVID-19;
  • i lavoratori dipendenti del settore sanitario,  pubblico  e  privato   accreditato,   appartenenti   alla categoria dei medici, degli infermieri, dei  tecnici  di  laboratorio biomedico,  dei  tecnici  di  radiologia  medica  e  degli  operatori socio-sanitari.

università telematicaIl bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti  all’INPS, previa comunicazione da  parte  delle  rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Tra le categorie di lavoratori ai quali è concesso richiedere il bonus, non rientra quella dei docenti e del personale ATA.

COME VIENE EROGATO

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

In alternativa, può anche essere erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Si ricorda che il bonus può essere richiesto solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 del DL n. 30 del 13 marzo 2021 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

CONSULTA IL TESTO DEL DECRETO LEGGE 

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