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Lavoro agile e concedo straordinario per i genitori di figli minori di 16 anni per la malattia, quarantena o sospensione delle lezioni in presenza [Decreto sostegno]

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preparazione testi medicinada obiettivoscuola – Il Decreto Legge n. 30 del 13/03/2021 (c.d. Decreto Sostegno) ha reintrodotto la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio o nel caso di infezione o quarantena del figlio. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (es: nel caso dei collaboratori scolastici) è possibile invece fruire del congedo straordinario.

LAVORO IN MODALITÀ AGILE
L’art. 2 prevede che:

Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Pertanto, il lavoratore potrà chiedere di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile quando:

  • per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di 16 anni
  • per la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio
  • per la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenteclil e certifiacazione linguistica

CONGEDO STRAORDINARIO
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile  (es: nel caso dei collaboratori scolastici), il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di congedo straordinario spetta una retribuzione pari al 50%. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, quando la prestazione lavorativa non può svolgersi in modalità agile, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

CONVERSIONE DEL CONGEDO ORDINARIO IN STRAORDINARIO
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica n presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

VEDI IL DECRETO

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