da obiettivoscuola – Il Decreto Legge n. 30 del 13/03/2021 (c.d. Decreto Sostegno) ha reintrodotto la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio o nel caso di infezione o quarantena del figlio. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (es: nel caso dei collaboratori scolastici) è possibile invece fruire del congedo straordinario.
LAVORO IN MODALITÀ AGILE
L’art. 2 prevede che:
Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Pertanto, il lavoratore potrà chiedere di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile quando:
- per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di 16 anni
- per la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio
- per la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente
CONGEDO STRAORDINARIO
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (es: nel caso dei collaboratori scolastici), il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di congedo straordinario spetta una retribuzione pari al 50%. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, quando la prestazione lavorativa non può svolgersi in modalità agile, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro
CONVERSIONE DEL CONGEDO ORDINARIO IN STRAORDINARIO
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica n presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.